Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2311 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2311 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 25221-2012 proposto da:
BRISTOT DOMANO CBRSDRN53C19I563A) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,
presso lo studio dell’avvocato GOBBI LUISA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAROLLO FULVIO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

RONI ANGELO SPA – IN FALLIMENTO;
– intimata –

avverso il decreto n. 1302/11 R.G. del TRIBUNALE di BELLUNO
del 21/09/2012, depositata il 26/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Data pubblicazione: 03/02/2014

La Corte rilevato che sul ricorso n. 25221/12 proposto da Bristot
Donano nei confronti del Fallimento Roni Angelo spa il

relazione che segue.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, rilevato.
che Bristot Donano ha proposto ricorso per Cassazione sulla
base di un motivo avverso il decreto del Tribunale di Belluno,
depositato il 31.10.12, con cui veniva rigettata l’opposizione
allo stato passivo del fallimento Roni Angelo spa ;
che il fallimento non ha svolto attività difensiva

Osserva.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce che
erroneamente e con violazione dell ‘art 2087 c.c è stato escluso
dalla stato passivo il proprio credito costituito dal danno
biologico subito in occasione di un infortunio occorso sul
lavoro.
Il motivo è inammissibile.

consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380 bis cpc, la

-,

Il Tribunale ha accertato che il ricorrente aveva subito una
ferita alla mano nel togliere con un pezzo di ferro un piccolo
sasso rimasto nel gancio dello sportello di un camion che gli

Ha rilevato poi che l’impresa aveva chiesto ai dipendenti di
segnalare per iscritto tutti i problemi meccanici, elettrici e di
carrozzeria che riguardavano il mezzo loro affidato e che il
Bristot aveva omesso di effettuare tale segnalazione.
Ha conseguentemente escluso che nel caso di specie ricorresse
la responsabilità dell’imprenditore ex art 2087 c.c.
Tale motivazione appare corretta.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la responsabilità
del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di
prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. non è una
responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la
colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle
misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore
(Cass 6002/12 ;Cass 14192/12) .

era stato affidato e che ne impediva la chiusura.

;

Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che il datore di
lavoro aveva preso tutte le misure idonee ad assicurare la
manutenzione dei mezzi chiedendo ai dipendenti di segnalare

adempiuto a tale obbligo assumendo l’iniziativa personale di
togliere il sasso dallo sportello.
L’accertamento del comportamento colposo del datore di
lavoro costituisce un accertamento di fatto riservato al
giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se
come nella specie – logicamente e congruamente
motivato..(Cass 3785/09- Cass 1579/00).
Il ricorso può in conclusione essere trattato in camera di
consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 18.08.2013
Il Cons. relatore”

tutti gli inconvenienti rilevati e che il Bristot non aveva

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;

motivazione, essendo il ricorso proposto avverso un decreto depositato il
26.9.12 alla fattispecie risulta applicabile iratione tempori l’art 360 n. 5
1
cpc ,come modificato dall’art 54 comma 1 del d.1 n. 83 del 2012
convertito con legge 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre
ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: le censure proposte
sotto il profilo in esame devono ritenersi comunque non scrutinabili in
questa sede;
che conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile;
che

non

deve

procedersi

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso

a

liquidazione

di

spese.

che ,per quanto concerne il dedotto vizio di insufficiente e contraddittoria

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