Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23109 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 22/10/2020), n.23109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34040-2019 R.G. proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

ROMA, depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERRONI, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Trieste.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

osserva quanto segue.

1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 7 ottobre 2019, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore della sezione specializzata del Tribunale di Trieste in relazione al ricorso depositato il 5 agosto 2018 a mezzo del quale A.H., richiedente protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento emesso il 4 luglio 2018 e notificato il 30 luglio 2018 con cui il Ministero dell’Interno ha disposto il suo trasferimento in (OMISSIS). Il Tribunale ha rilevato che al momento della proposizione del ricorso il ricorrente era ospite di una struttura di accoglienza governativa sita a (OMISSIS), e quindi al di fuori del distretto di competenza della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Invocato pertanto il D.L. n. 13 del 2017, art. 4, per cui, se chi ricorre si trova in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, o se è trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri, è territorialmente competente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede il luogo in cui il ricorrente si trova, Il Tribunale è giunto così alla conclusione suddetta.

2. Ha proposto ricorso l’ A., sulla base di quello che, pur ripartito in distinti settori espositivi, è un unico motivo, con cui censura l’avere il Tribunale di Roma ritenuta ricorrente l’ipotesi di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3: “Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.”

Adduce il ricorrente che Cass. nn. 18755, 18756 e 18757 del 12 luglio 2019 hanno dichiarato la competenza del Tribunale di Roma in casi del tutto analoghi, e argomenta in tal senso, sostenendo che il ricorso si fonda proprio sulle “ordinanze gemelle 18755, 18756 e 18757 del 12 luglio 2019 nell’affermare la competenza esclusiva del Tribunale di Roma poichè non può trovare applicazione il criterio di ripartizione della competenza” della norma cui ha fatto riferimento il decreto impugnato, che sarebbe riservata “alle sole controversie in tema di protezione internazionale e non anche a quelle aventi ad oggetto il trasferimento verso lo Stato ritenuto competente, nemmeno sulla scorta del criterio di prossimità del Giudice”.

Il Ministero, difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha depositato un atto di costituzione, dichiarandolo diretto al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Trieste.

3. Come correttamente rileva il Procuratore Generale, questa Suprema Corte, a proposito della questione veicolata nel presente ricorso, ha recentemente, ma anche inequivocamente, modificato la soluzione interpretativa precedentemente adottata.

Mentre, infatti, quando fu proposto l’attuale ricorso si affermava che “In tema di protezione internazionale, la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino o, dopo l’istituzione di sue articolazioni territoriali ad opera del D.L. n. 113 del 2018, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, da una di tali articolazioni, spetta alla sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione del criterio generale di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, secondo periodo, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, non essendo, invece, applicabile il criterio “correttivo di prossimità” di cui al cit. art. 4, comma 3, (in base al quale, quando il ricorrente è ospitato in una struttura o in un centro di accoglienza, la competenza si determina “avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”), atteso che, diversamente che per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per l’Unità Dublino, sia prima che dopo l’istituzione di sue articolazioni territoriali, del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, commi 3 e 3-bis, non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di effettuare un collegamento territoriale effettivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il ricorrente e l’autorità che ha adottato il provvedimento, così da giustificare l’applicazione del suddetto criterio “correttivo di prossimità”. Ne consegue che ove il provvedimento impugnato, sia stato emesso dall’Unità Dublino, in quanto ratione temporis unico organo adibito a tale funzione la competenza territoriale non può che radicarsi il predetto organo abbia sede.” (così Cass. sez. 6-1, ord. 12 luglio 2019 n. 18757), successivamente si è affermato che il criterio di competenza non è identificabile nel luogo ove viene emesso il provvedimento impugnato, dovendosi invece rapportare al luogo dove si trova il ricorrente quando ricorre.

Invero Cass. sez. 6 – 1, ord. 28 novembre 2019 n. 31127 ha chiarito come segue: “In tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., art. 47, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.”. Orientamento, questo, che si è subito consolidato (tra gli arresti massimati, pienamente conforme è la recentissima Cass. sez. 6-2, ord. 18 giugno 2020 n. 11873), e al quale questo collegio ritiene non sussista alcuna ragione per non aderire, per quanto emerge dalla ben argomentata motivazione – da intendersi qui riportata – dell’ordinanza di revirement.

Pertanto deve dichiararsi, non accogliendo il ricorso, la competenza del Tribunale di Trieste. Considerato il sopravvenuto mutamento dell’orientamento giurisprudenziale, si stima equo compensare le spese.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Trieste, compensando le spese.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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