Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23109 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12271/2016 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPPELLETTA

DELLA GIUSTINIANA n. 68, presso lo studio dell’avvocato GIANNI

CECCARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLOMEO FALCONE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA n. cronol. 437/2016

emesso sul procedimento iscritto al n. 20337/2014 R.G., depositato

l’11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

D.S. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del tribunale di Brescia che ha respinto una sua opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., quanto a un maggior credito di Euro 6.000,00 per assistenza prestata in beneficio della fallita ai fini dell’ammissione al concordato preventivo e, poi, del deposito dell’istanza di fallimento, come da scrittura in data 31-102013;

la curatela non ha svolto difese e il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la causa è stata avviata alla trattazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., avendo il consigliere relatore proposto l’adozione di una pronuncia di inammissibilità del ricorso per essere i motivi non aderenti all’effettiva ratio della decisione e in parte risolti in sindacato di fatto; che il collegio reputa invece che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5.

PQM

 

rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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