Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23109 del 03/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.03/10/2017), n. 23109
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12271/2016 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPPELLETTA
DELLA GIUSTINIANA n. 68, presso lo studio dell’avvocato GIANNI
CECCARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLOMEO FALCONE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA n. cronol. 437/2016
emesso sul procedimento iscritto al n. 20337/2014 R.G., depositato
l’11/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
D.S. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del tribunale di Brescia che ha respinto una sua opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., quanto a un maggior credito di Euro 6.000,00 per assistenza prestata in beneficio della fallita ai fini dell’ammissione al concordato preventivo e, poi, del deposito dell’istanza di fallimento, come da scrittura in data 31-102013;
la curatela non ha svolto difese e il ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la causa è stata avviata alla trattazione in sede camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., avendo il consigliere relatore proposto l’adozione di una pronuncia di inammissibilità del ricorso per essere i motivi non aderenti all’effettiva ratio della decisione e in parte risolti in sindacato di fatto; che il collegio reputa invece che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5.
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017