Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23108 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 11/11/2016), n.23108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8701/2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO DI PEIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSELLA SALVATORI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. 1284/2014 RVG del TRIBUNALE di PESCARA,

depositato il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

udito l’Avvocato Rossella Salvatori difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 8701/2015 proposto da C.L. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

C.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto reso dal Tribunale di Pescara che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione allo stato passivo in prededuzione del Fallimento (OMISSIS) Srl confermando il provvedimento del GD che aveva ammesso il credito vantato dal C. per l’assistenza in favore della fallita nella predisposizione del piano e della proposta concordataria in privilegio, anzichè in prededuzione.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. Fall., art. 111, comma 2, in ragione del fatto che il Tribunale riteneva necessaria l’esistenza dell’ammissione al concordato preventivo per riconoscere prededucibile il credito.

Col secondo motivo di ricorso, poi, contesta l’omessa valutazione della emersione dello stato di insolvenza a seguito della presentazione della domanda per l’ammissione al concordato preventivo L. fall., ex art. 161, depositata precedentemente ad ogni istanza di fallimento.

I motivi da esaminarsi congiuntamente appaiono fondati.

Questa Corte ha già chiarito che il novellato L. fall., art. 111, comma 2, detta un precetto di carattere generale, che per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi “il risultato” delle prestazioni da questi svolte, ovvero della concreta utilità per la massa (Cass. 2264/15; Cass. nn. 8533/013, 1513/014, 8958/014).

Nel caso di specie, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito va riconosciuta la prededuzione essendo stata comunque l’attività svolta finalizzata alla presentazione della istanza di concordato.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 20.04.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, riconoscendo la prededuzione al credito del ricorrente già ammesso al passivo; condanna il fallimento al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito riconosce la prededuzione al credito del ricorrente già ammesso al passivo; condanna il fallimento intimato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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