Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23108 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20522/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GRASSI Claudio giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 29/05/08,

depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Grassi Claudio, difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si

riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. P.R. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato l’accertamento di maggior reddito del contribuente per l’anno 1996, operato dall’Ufficio in applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 26 gennaio 1996 (modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997), affermando l’inidoneità di detti parametri – da soli, senza il concorso di altri indizi, ed in presenza di una contabilità di cui non viene contestata la regolarità – a sorreggere l’accertamento di un reddito maggiore del dichiarato. La ricorrente deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – con riferimento al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e art. 62 bis e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c) – e afferma che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato tali disposizioni nel ritenere che l’accertamento presuntivo del maggior reddito non possa fondarsi sui soli studi di settore.

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito: se viola il disposto della L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis e art. 62 sexies, comma 3, la Commissione Tributaria Regionale che, come nel caso di specie, ritiene illegittimo l’accertamento del maggior reddito determinato dall’Ufficio sulla base degli studi di settore, pur in presenza di contabilità irregolare, erroneamente ritenendo che tali studi di settore costituiscono un mero indizio utilizzabile solo in presenza di altre carenze o irregolarità della dichiarazione della contabilità e non un parametro di giudizio valido in sè.

Preliminarmente si rileva che la presente lite fiscale non può essere definita secondo la procedura agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011, essendo la stessa, in considerazione dell’ammontare dell’imposta pretesa con l’avviso di accertamento impugnato (per Euro 47.194), di valore superiore a Euro 20.000.

Il ricorso va giudicato inammissibile perchè si basa sulla pretesa violazione di norme non pertinenti alla fattispecie giudicata dalla sentenza impugnata e non applicate in tale sentenza.

L’accertamento impugnato è stato infatti condotto dall’Ufficio mediante applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 26 gennaio 1996 (modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997), previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181-189 (vedi pag. 2, primo capo, della sentenza gravata), e non mediante applicazione degli studi di settore previsti dal D.L. n. 331 del 1993, art. 2 bis e aventi validità ai fini dell’accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998 (per la differenza tra le due discipline si veda C.Cost. 105/03, nella cui motivazione si legge, il meccanismo di accertamento in base ai parametri, previsto dalla norma impugnata, costituisce disciplina transitoria (applicabile ai soli esercizi 1995, 1996 e 1997) collocata tra il vecchio sistema dell’accertamento secondo i coefficienti presuntivi di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 69 ed il nuovo sistema degli studi di settore (in vigore dall’esercizio 1998);

nonchè, amplius, Cass. SSUU 26635/09).

Ulteriore profilo di inammissibilità del quesito è il riferimento ad una statuizione di illegittimità dell’accertamento pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale pur in presenza di contabilità irregolare, senza che nel ricorso per cassazione venga in alcun modo censurato l’accertamento di fatto del giudice di merito che si era in presenza di una contabilità della quale non si contesta la regolarità (pag. 2 della sentenza gravata, penultimo capoverso).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in Camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso”;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che il resistente sig. P. si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis, comma 2;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate a rifondere al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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