Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23108 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23108

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9373/2017 proposto da:

E.K., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO LARIZZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, (COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DI ANCONA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE DI CASSAZIONE, PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 304/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

E.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 304/2017, depositata il 22 febbraio 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva dichiarato inammissibile, poichè proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 3;

l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona non ha svolto attività difensiva;

considerato che:

secondo l’insegnamento di questa Corte, l’appello, ex art. 702 quater c.p.c., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 19, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater c.p.c., comma 1, dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. 15/12/2014, 26326; Cass. 26/06/2014, n. 14502; Cass. 06/07/2016, n. 13815);

nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che la comunicazione dell’ordinanza di primo grado era stata effettuata al ricorrente il 31 marzo 2016, che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato entro i trenta giorni successivi, ossia il 27 aprile 2016, e che la citazione era stata, poi, depositata il 6 maggio 2016;

è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello, come dianzi detto, andava proposto (ed era stato proposto) con citazione e non con ricorso;

ritenuto che:

in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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