Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23107 del 11/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 11/11/2016), n.23107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5335-2015 proposto da:

I.O., erede del sig. I.G.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELVIRA ANNA IPPOLITO giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.C., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 2034/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

28/11/2014, depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 5335/15 proposto da I.O. nei confronti di N.C. + altri il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

I.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 2034/2014 emessa dalla Corte D’Appello di Bari in data 28.11.2014. Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei contro interessati.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA