Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23107 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16741/2016 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN

27, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA PERONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIANFRANCO PAGANO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI GENOVA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 445/2016 del GIUDICE DI PACE di GENOVA,

depositata il 31/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Genova ha rigettato il ricorso di N.M. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Genova in data 3 novembre 2015.

Con il primo motivo del proposto ricorso per cassazione, N.M. ha denunciato l’omessa valutazione della relazione sentimentale del ricorrente con una donna italiana e della successiva richiesta di soggiorno a seguito di matrimonio; con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge, affermando l’inespellibilità per effetto del matrimonio e della convivenza; con il terzo motivo, la violazione di legge per l’erronea valutazione della pericolosità della persona.

Il ricorso è manifestamente infondato: il prefigurato automatismo tra matrimonio e inespellibilità è insussistente, perchè è la convivenza effettiva che può impedire l’espulsione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c; v. Cass. n. 13831/2016), e questo è un fatto che non può essere introdotto e valutato in sede di legittimità; inoltre, il divieto di espulsione non opera in presenza di ragioni di pericolosità sociale (Cass. n. 18553/2014), come, nella specie, ha sufficientemente argomentato il giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile in questa sede con i mezzi proposti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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