Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23106 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 22/10/2020), n.23106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17138-2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLA MARINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

studio dell’avvocato ESTER PERIFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ORESTE DI GIACOMO;

– controricorrente –

contro

GE.SE.SA. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5217/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.L. conveniva davanti al Tribunale di Benevento il Comune di Benevento per ottenerne il risarcimento dei danni che avrebbero subito i propri locali commerciali per un allagamento derivato da un violento nubifragio il 13 settembre 2009. Il Comune si costituiva resistendo e adducendo che si era trattato di un evento eccezionale, riconducibile quindi al caso fortuito. Otteneva altresì l’autorizzazione a chiamare a manleva GE.SE.SA. S.p.A., appaltatrice della manutenzione della rete fognaria.

Il Tribunale, con sentenza del 6 marzo 2013, accoglieva la domanda, condannando il Comune al risarcimento, e rigettava la domanda di manleva.

Il Comune proponeva appello, cui le controparti resistevano. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 novembre 2018, accoglieva il gravame per difetto di prova dei danni.

Il M. ha proposto ricorso, da cui si è difeso con controricorso il Comune.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso si basa su due motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza o del procedimento: A) per omessa pronuncia su “specifiche eccezioni” dell’attuale ricorrente relative alla non contestazione dei fatti; B) su errore di percezione del contenuto oggettivo di fotografie, video e consulenza tecnica d’ufficio.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., adducendo che il danno sarebbe stato effettivamente provato.

Come dimostrano evidentemente le stesse riproduzioni delle prove documentali inserite tramite assemblaggi nel ricorso, e in particolare nella illustrazione dei motivi stessi – i quali, per la medesima natura, meritano vaglio congiunto -, si è dinanzi ad un inequivoco tentativo di rivalutazione del merito, ovvero ad una prospettazione alternativa degli esiti del compendio probatorio. La inammissibilità di una siffatta impugnazione in sede di legittimità è manifesta.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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