Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23106 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 17/09/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 17/09/2019), n.23106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1650-2015 proposto da:

A.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO CIMINO;

– ricorrente principale –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO GUASCO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 587/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/01/2014 R.G.N. 2113/2010.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata in data 3.1.2014, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa il 25.6.2009 – con la quale era stato accertato il demansionamento, con decorrenza dal 10.7.2006, di A.B.A., funzionario di I livello alle dipendenze della S.p.A. Italiana Assicurazioni, ed era stata, altresì, dichiarata “l’inammissibilità della domanda concernente il risarcimento del conseguente danno biologico” -, condannava la società datrice al risarcimento del danno professionale cagionato al dipendente, dal luglio 2006 e sino alle dimissioni, nella misura del 30% della retribuzione mensile, oltre accessori di legge dalla scadenza al saldo;

che per la cassazione della sentenza ricorre A.B.A. articolando due motivi contenenti più censure, cui la S.p.A. Italiana Assicurazioni resiste con controricorso, spiegando, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. in relazione agli artt. 2,3 e 32 Cost., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ed in particolare, si lamenta che la sentenza oggetto del presente giudizio sarebbe “esageratamente penalizzante per il ricorrente”, in quanto non avrebbe tenuto nel debito conto il fatto che la società datrice “aveva posto in essere atti di ostilità permanente, concretizzatisi in provvedimenti disciplinari, trasferimenti, missioni punitive rimozione da attività di responsabile di ufficio e poi di liquidatore, assenza di promozioni in venti anni”: fatti che avrebbero “determinato gravi lesioni al ricorrente, di natura esistenziale, psicologica, fisica e biologica”; si censura, inoltre, il fatto che, nonostante “dalla sentenza sembri di capire che, per il periodo successivo al 2006, vi sia stata anche una condotta mobbizzante, viene erroneamente preso in considerazione solo il danno da demansionamento, in quanto, a parere della Corte di Appello, non vi sarebbe stata specifica impugnazione riguardo al riconoscimento del mobbing”, mentre la sentenza di primo grado sarebbe stata “impugnata, e con motivi specifici, nella parte in cui non riconosce la consumata condotta di mobbing, come emerge dalle pagine 3-45-6-7 dell’appello, e, per quanto concerne anche il periodo successivo al 2006, anche pag. 8 e 9…”; 2) ancora, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2087 c.c. in relazione agli artt. 2,3 e 32 Cost., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: al riguardo, si contesta che la sentenza impugnata non abbia ritenuto liquidabile alcun danno per i periodi anteriori al luglio 2006, nonostante fosse stato dimostrato che il dipendente era stato “declassato” per quasi vent’anni, dal 1991 in poi;

che, con il ricorso incidentale, si deduce: 1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218,1223,2043 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ed in particolare, si lamenta che la Corte territoriale, confermando la pronunzia di primo grado relativamente all’avvenuto demansionamento successivamente al luglio 2006, ha condannato il datore di lavoro al relativo risarcimento del danno, omettendo qualunque indagine relativa alla prova del danno e del nesso di causalità con il demansionamento; 2) la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e si deduce che “il ricorso ex art. 414 c.p.c. dell’ A.B. è stato depositato, presso la Cancelleria del Tribunale Sezione Lavoro di Milano, in data 27 ottobre 2008” e che “tale era la data ultima in cui doveva essere temporalmente cristallizzata la richiesta di parte ricorrente”, mentre “la Corte di Appello, in manifesta violazione dell’art. 112 c.p.c., ha erroneamente condannato Italiana Assicurazioni al risarcimento del danno professionale subito dall’ A.B. sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel gennaio 2010”;

che i due mezzi di impugnazione articolati nel ricorso principale – da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e tesi entrambi ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede – sono inammissibili: ed invero, per ciò che, innanzitutto, attiene ai vizi dedotti in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 codice di rito, si osserva che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 3.1.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, i motivi di ricorso che denunciano il vizio motivazionale non indicano il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fanno riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che le censure sollevate in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non indicano analiticamente sotto quale profilo ed in quali parti della sentenza oggetto del giudizio di legittimità “le norme di diritto” (“in particolare art. 2087 c.c. con riferimento agli artt. 2,3 e 32 Cost.”) sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009): al riguardo, è da sottolineare che il ricorrente principale fa un generico riferimento alla “violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. per erronea ricognizione della fattispecie astratta di mobbing effettuata sulla base della ritenuta necessità di individuazione in concreto dell’intento persecutorio e del susseguirsi delle condotte…”, senza considerare che, come correttamente sottolineato dalla Corte distrettuale, spetta al lavoratore di fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, della molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio (cfr., ex plurimis, Cass. n. 898/2014); prova che, nella fattispecie, non è stata fornita. Inoltre, va rilevato che non sono stati prodotti (e neppure indicati come documenti offerti in comunicazione nel ricorso per cassazione), nè trascritti, i numerosi certificati medici cui si fa riferimento nel ricorso principale, nè l’atto di gravame in cui si assume che la sentenza di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, sarebbe stata impugnata riguardo al mancato riconoscimento del mobbing per il periodo successivo al 2006: e ciò, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, che si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per carenza di specificità: in ordine a tale motivo, valgano le considerazioni relative ai due mezzi di impugnazione del ricorso principale inerenti alle censure formulate in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 codice di rito, non avendo la ricorrente incidentale indicato analiticamente sotto quale profilo ed in quali parti della sentenza oggetto del giudizio di legittimità gli artt. 1218,1223,2043 e 2697 c.c. sarebbero stati violati;

che il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, in quanto, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità una “omessa pronunzia” – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 – sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); ipotesi, queste, che la ricorrente in via incidentale non ha provato, in quanto non ha prodotto (nè trascritto, nè indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso incidentale), in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorso introduttivo del giudizio proposto dall’ A.B., che si assume depositato il 27.10.2008, contenente le richieste risarcitorie del dipendente; pertanto, questa Corte non ha potuto apprezzare la veridicità delle doglianze mosse alla sentenza oggetto del presente giudizio dalla società datrice, relativamente alla data sino alla quale la Corte di merito ha disposto il risarcimento del danno professionale subito dal dipendente;

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va rigettato; che, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, va disposta l’integrale compensazione tra le stesse delle spese del giudizio di legittimità;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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