Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23106 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20499/2009 proposto da:

D.S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato DI CIOMMO

Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE

di BARI, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 10/06/08 depositata il

24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Di Ciommo Francesco difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha

concluso per la trattazione in P.U..

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“Il sig. D.S. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto fondata la ripresa a tassazione IRPEF e ILOR di reddito imponibile per gli anni 1995 (per circa L. 230 milioni), 1996 (per circa L. 220 milioni) e 1997 (per circa L. 100 milioni).

Il ricorso si fonda su due motivi: con il primo, riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciarsi sulle doglianze mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado; con il secondo, riferito al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si deduce il vizio di omessa o apparente motivazione.

Preliminarmente si rileva che la presente lite Fiscale non può essere definita secondo la procedura agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011, essendo la stessa, in considerazione dell’ammontare degli imponibili accertati con gli atti impositivi impugnati, di valore superiore a Euro 20.000.

Ciò posto, si rileva che entrambi i motivi di ricorso devono giudicarsi inammissibili a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, 24.6.08), il primo perchè, ancorchè deduca il vizio di violazione di legge e un error in procedendo, non è corredato da alcun quesito di diritto (sulla necessità del quesito anche per il motivi con cui si deducano errores in procedendo, vedi Cass. 4329/09, Cass. 4146/11) e il secondo perchè non corredato da alcun momento di sintesi che, come insegna la costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere esposto in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata e circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, (per tutte, SSUU 20603/2007).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in Camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso”;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che la resistente Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis, comma 2;

che le argomentazioni spese dal difensore del ricorrente in sede di discussione orale non possono condividersi, in quanto:

– per quanto concerne il primo motivo di ricorso, il fatto che la giurisprudenza di legittimità sia stata oscillante in punto di necessità del quesito di diritto per i motivi di ricorso per cassazione con i quali si deducano errores in procedendo può giustificare la compensazione delle spese, ma non l’ammissione di un mezzo di ricorso con cui si deduca un error in procedendo senza formulazione del quesito di diritto; è peraltro improprio il richiamo della difesa del ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte sull’overruling (Cass. 15144/2011), giacchè tale giurisprudenza presuppone che su una determinata questione sussista un “consolidato orientamento pregresso”, mentre all’epoca di proposizione del ricorso oggi in esame (settembre 2009) sulla questione della necessità del quesito di diritto in relazione al mezzo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 4, esistevano pronunce contrastanti e nessun orientamento consolidato.

– per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, il fatto che il medesimo sia stato sviluppato con apprezzabile stringatezza non esonerava il ricorrente dalla formulazione di un momento di sintesi conforme al paradigma fissato dall’art. 366 bis c.p.c., nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte citata nella relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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