Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23105 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 22/10/2020), n.23105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15514-2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA

GRANDE MURAGLIA 261, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

BENVENUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO PETITTO,

RAFFAELE ARGIRO’;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI;

– controricorrente –

SO.SA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2000/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.F. conveniva davanti al Tribunale di Catanzaro So.Sa. quale gestore di una struttura sportiva per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni che avrebbe subito per una caduta mentre giocava a calcetto presso tale struttura; controparte si costituiva resistendo e, autorizzata, chiamava in causa la sua compagnia assicuratrice Sara Assicurazioni S.p.A., che pure si costituiva resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 2 dicembre 2016, rigettava per difetto di prova del nesso causale la domanda attorea.

Il S. proponeva appello, cui le altre parti resistevano. La Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame con sentenza del 15 novembre 2018.

Il S. ha proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso Sara Assicurazioni S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso si articola in tre motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 2051 c.c.; si riferisce alla responsabilità derivante da custodia di cose e prospetta pure illogicità e incoerenza motivazionale in ordine alle prove testimoniali, richiamando pure in rubrica il “campo di gioco”.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.; si riferisce anch’esso alla responsabilità da cose in custodia, e lamenta illogicità e incoerenza motivazionale sulle prove testimoniali, richiamando anche le concause del danno.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

Tutte queste censure, ictu oculi, sono direttamente fattuali, prospettando valutazioni alternative rispetto a quelle effettuate nell’impugnata sentenza e perseguendo quindi inammissibilmente un terzo grado di merito in sede di legittimità.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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