Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23105 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20446/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GRASSI Claudio giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 5/06/08,

depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Grassi Claudio difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si

riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. R.A. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato la ripresa a tassazione IRPEF e SSN per l’anno 1995 operata dall’Ufficio sull’importo dei prelievi effettuati dal contribuente dal proprio conto corrente bancario, giudicando che nella specie non potersi applicarsi la presunzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, n. 2), di imputazione a ricavi dei prelievi bancari, in considerazione della congruità dei prelevamenti rispetto al volume d’affari dichiarato dal contribuente.

La ricorrente deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 – e afferma che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato tale disposizione nell’annullare la ripresa fiscale ancorchè il contribuente non avesse offerto la prova della puntuale giustificazione dei prelevamenti dal conto.

Preliminarmente si rileva che la presente lite fiscale non può essere definita secondo la procedura agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011, essendo la stessa, in considerazione dell’ammontare dell’imposta pretesa con l’avviso di accertamento impugnato (IRPEF per Euro 41.604), di valore superiore a Euro 20.000.

Il ricorso va giudicato manifestamente fondato, perchè la Commissione Tributaria Regionale, aderendo all’assunto del giudice di primo grado secondo cui nella specie la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, risulterebbe superata da una non meglio specificata congruità dei prelevamenti rispetto al volume d’affari dichiarato dal contribuente, ha disatteso il costante insegnamento di questa Corte secondo cui nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (sentenze 13819/07, 7766/08, 4589/09, 18081/10, 1058/11).

Nè risulta concludente il riferimento svolto nella sentenza gravata al principio fissato in C.Cost. 225/2005, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati; tale principio postula infatti pure sempre che sia stata raggiunta la prova (il cui onere grava sul contribuente) dei costi da detrarre dall’ammontare dei ricavi; vedi al riguardo Cass. 14675/05 (In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all’acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un’attività d’impresa, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili), Cass. 3995/09 (nella cui motivazione si legge: è sempre nel potere del contribuente di chiedere la detrazione dei costi anche se non iscritti purchè risultino dallo stesso provati) e, ancora di recente, Cass. 5192/11 (in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative de reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero siano state indicate e dimostrate dai contribuente, dovendosi, peraltro, escludere l’automatica inclusione, fra le componenti negative, delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili, in quanto le operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in Camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che il resistente si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione; che le considerazioni svolte nella “memoria ex art. 378 c.p.c.” (recte: ex art. 380 bis, comma 2) del controricorrente non introducono argomenti che inducano a discostarsi dai precedenti di questa Corte citati nella relazione;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale si atterrà al principio che nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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