Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23105 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11768/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del e O liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO CINCOTTI;

– ricorrente –

contro

P.F., L.G., L.A., A.F.,

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 49/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2 marzo 2016, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) srl avverso il fallimento dichiarato dal Tribunale di Napoli, con sentenza 27 novembre 2015.

Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione; P.F., A.F., L.G. e A. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso, articolato in tre motivi, è inammissibile, poichè privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti della causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), non avendo il ricorrente riprodotto alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accennato all’oggetto della pretesa, non consentendo così alla Corte la comprensione della stessa (Cass., sez. un., n. n. 16628/2009 e 5698/2012); il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un n. 11653/2006).

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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