Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23105 del 03/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.03/10/2017), n. 23105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11768/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del e O liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO CINCOTTI;
– ricorrente –
contro
P.F., L.G., L.A., A.F.,
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 49/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 07/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2 marzo 2016, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) srl avverso il fallimento dichiarato dal Tribunale di Napoli, con sentenza 27 novembre 2015.
Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione; P.F., A.F., L.G. e A. non hanno svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso, articolato in tre motivi, è inammissibile, poichè privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti della causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), non avendo il ricorrente riprodotto alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accennato all’oggetto della pretesa, non consentendo così alla Corte la comprensione della stessa (Cass., sez. un., n. n. 16628/2009 e 5698/2012); il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un n. 11653/2006).
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017