Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23104 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 22/10/2020), n.23104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14828-2019 proposto da:

A.C., A.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE BISANTIS;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO DI STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Banca di Credito Cooperativo di Aquara adiva il Tribunale di Salerno perchè fosse dichiarata inefficace ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti una donazione di immobili effettuata il (OMISSIS) da A.A. – suo debitore di Euro 1.785.000 per varie fideiussioni – a favore di A.C.. A.A. e A.C. si costituivano, resistendo. Il Tribunale, con ordinanza n. 45976/2016, accoglieva la domanda.

A.A. e A.C. proponevano appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame con sentenza del 6 marzo 2019.

A.A. e A.C. – quest’ultima risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato – hanno proposto ricorso, da cui controparte si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso si articola in quattro motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione “di norme di diritto”, e il secondo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

Richiamando come trascritti “tutti i motivi e le argomentazioni” dell’atto d’appello, con questi motivi si censura la valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito, prospettando pure un elemento decisivo.

Il terzo motivo denuncia illogicità motivazionale, il quarto motivo denuncia eccessiva onerosità delle spese di lite.

2. Solo i primi due motivi sono numerati, e peraltro sono esposti congiuntamente, il che già li conduce alla inammissibilità, in quanto non sono agevolmente identificabili nella complessiva illustrazione che appunto li unisce.

Si tratta comunque, per quanto si possa evincere da una siffatta congerie, di censure direttamente fattuali, il che ancora una volta li rende inammissibili.

3. Il terzo e il quarto motivo non hanno neppure numero.

A prescindere da ciò, si osserva che il terzo motivo è comunque manifestamente infondato in quanto, ictu oculi non vi è alcuna illogicità motivazionale nella sentenza impugnata, e tanto -1 illogicità di calibro tale da non consentire alla motivazione di integrare il minimum di trasparenza motivativa costituzionale.

La quarta censura è del tutto generica – il che la rende inammissibile -dal momento che non adduce neppure violazione di norme relative alla liquidazione delle spese.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna, in via solidale per il comune interesse, dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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