Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23104 del 03/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 07/07/2017, dep.03/10/2017), n. 23104
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9745/2016 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’, n. 20, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE SICA,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO MEOLI;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona dei curatori
fallimentari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LABICANA, n.
58, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANNELLA, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato il
27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La fattispecie esaminata dai giudici di merito riguarda un’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, dal quale è stato escluso un credito di C.M. per prestazione professionale di avvocato, per mancanza di prova della data certa della scrittura di conferimento dell’incarico professionale per l’assistenza in una transazione.
L’unico motivo del ricorso per cassazione proposto dal C. è fondato, non condividendo il Collegio la proposta del relatore nel senso dell’inammissibilità.
Deve farsi applicazione del principio secondo cui il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poichè può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicchè il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. n. 2319/2016, n. 4705/2011).
Pertanto, il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Benevento anche per le spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017