Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23103 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. un., 17/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 17/09/2019), n.23103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3913/2019 R.G. proposto da:

F.S.M., da sè medesima rappresentata e difesa, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio

Superiore della Magistratura n. 13/19 depositata il 30 gennaio 2019;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2019

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Dott.ssa F.S.M., Giudice presso il Tribunale di Catania, propose istanza di revisione della sentenza emessa il 20 gennaio 2016, e divenuta irrevocabile il 6 dicembre 2017 a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, con cui la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura l’aveva dichiarata responsabile degl’illeciti previsti dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. d), n) ed ff) infliggendole la sanzione disciplinare della censura.

1.1. Con ordinanza del 17 settembre 2018, depositata il 14 novembre 2018, la Sezione disciplinare ha rigettato innanzitutto le richieste di rinvio del procedimento presentate dall’incolpata dopo la fissazione dell’udienza di comparizione, ritenendo non provata la sussistenza di esigenze personali o professionali tali da impedirle la partecipazione all’udienza, in cui era stata comunque rappresentata dal difensore nominatole d’ufficio, il quale, a seguito di un rinvio precedentemente concesso, aveva conoscenza degli atti ed aveva discusso la causa. Ha dichiarato poi inammissibile l’istanza di revisione, ritenendola generica, in quanto consistente in una mera elencazione di produzioni, non accompagnata dall’illustrazione delle ragioni per cui gli atti e i documenti prodotti avrebbero dovuto dimostrare l’insussistenza degli illeciti contestati.

2. Nelle more del deposito della predetta ordinanza, la Dott.ssa F.S., con istanza depositata il 20 settembre 2018, ha sollecitato la rimessione del procedimento sul ruolo, per gravi motivi.

2.1. Con ordinanza del 30 gennaio 2019, la Sezione disciplinare ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla predetta istanza, disponendone la trasmissione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Premesso infatti di essersi già definitivamente pronunciata in ordine alla istanza di revisione, con ordinanza impugnabile dinanzi alle Sezioni Unite ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, comma 8, ha ritenuto che la richiesta di rimessione sul ruolo possa essere intesa, al più, come contestazione nel merito, e quindi qualificata come impugnazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di revisione, proposta al Giudice incompetente, e da trasmettersi al Giudice competente.

3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno della richiesta, l’istante denuncia la violazione dell’art. 24 Cost., osservando che, nonostante l’assenza di un difensore di fiducia, la Sezione disciplinare ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di nomina di un difensore d’ufficio da lei avanzata all’udienza del 17 febbraio 2018, con conseguente violazione del diritto di difesa. Aggiunge che tale diritto fu violato già nel mese di marzo 2014, quando, a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare, fu disposta la sostituzione del relatore designato con altro componente della Sezione disciplinare, legato da rapporti di amicizia con il magistrato dalla cui segnalazione aveva preso l’avvio il procedimento. Sostiene che, proprio per effetto di tale violazione, ella fu costretta a subire un trasferimento d’ufficio, successivamente revocato, a seguito della scoperta di manovre ed incontri segreti tra il nuovo relatore ed il suo difensore di fiducia. Rilevato infine che la Sezione disciplinare non ha spiegato le ragioni della mancata nomina del difensore d’ufficio e dell’omessa pronuncia in ordine all’istanza di rinvio per legittimo impedimento, afferma che solo un contraddittorio sano e legittimo può consentire di far luce sui fatti in contestazione.

2. Il tenore dell’atto non consente di condividerne la qualificazione come ricorso per cassazione, in virtù della quale la Sezione disciplinare ne ha disposto la trasmissione a questa Corte, trattandosi piuttosto di un’istanza di differimento dell’udienza di comparizione, irritualmente presentata dopo la chiusura della discussione in camera di consiglio.

In tal senso depone innanzitutto la circostanza che la richiesta sia stata presentata in data (20 settembre 2018) anteriore a quella di deposito della ordinanza di rigetto dell’istanza di revisione (14 novembre 2018), e quindi in un momento in cui il procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare, svoltosi con il rito camerale, non si era ancora concluso con la pronuncia del provvedimento che avrebbe dovuto costituire oggetto del ricorso per cassazione: la mancata formazione di tale provvedimento, oltre a privare l’impugnazione del suo oggetto, escludeva all’epoca la possibilità di conoscere l’esito del procedimento, e quindi la sussistenza dell’interesse all’impugnazione, sorto soltanto in seguito, per effetto della soccombenza in ordine all’istanza di revisione.

L’impostazione generale dell’atto risulta d’altronde difficilmente conciliabile con l’intento di proporre ricorso per cassazione, essendo lo stesso indirizzato al Presidente della Sezione disciplinare del CSM, anzichè alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, e risultando altresì privo degli elementi prescritti dall’art. 581 c.p.p. (applicabile all’impugnazione dei provvedimenti della Sezione disciplinare, in virtù del rinvio disposto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 24, comma 1); l’atto non contiene ovviamente alcun cenno al rigetto dell’istanza di revisione, all’epoca non ancora venuto ad esistenza, riferendosi esclusivamente al mancato accoglimento delle richieste di rinvio dell’udienza avanzate dal magistrato nel corso del procedimento, e non recando, nelle conclusioni, la richiesta di cassazione della decisione adottata dal Giudice disciplinare, ma quella di rimessione della causa sul ruolo. Le stesse censure proposte dalla richiedente non appaiono d’altronde rivolte contro il rigetto dell’istanza di revisione, le cui ragioni non erano ancora conoscibili alla data di presentazione della richiesta, ma contro i provvedimenti adottati dalla Sezione disciplinare in ordine alle richieste di differimento dell’udienza, il cui carattere ordinatorio ne escludeva l’autonoma impugnabilità.

In quanto sottoscritta dal magistrato personalmente, anzichè da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, la richiesta, ove qualificabile come ricorso per cassazione, dovrebbe infine considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 613 c.p.p., comma 1, nel testo modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63, il quale, prescrivendo che il ricorso in materia penale sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale, esclude la facoltà di difendersi personalmente nel giudizio di legittimità.

3. In conclusione, avuto riguardo alla data di presentazione, alla struttura ed al contenuto della richiesta, nonchè alla provenienza della stessa da un soggetto non abilitato alla difesa nel giudizio di legittimità, può escludersi nella specie l’avvenuta proposizione di un ricorso per cassazione; deve invece ritenersi che il magistrato si sia limitato a presentare, prima della conclusione del procedimento di revisione, una semplice richiesta di differimento, che andava ad aggiungersi a quelle già avanzate dopo la fissazione dell’udienza di comparizione, espressamente menzionate nell’ordinanza della Sezione disciplinare, che le ha rigettate.

L’intervenuta conclusione del procedimento di revisione ha peraltro comportato il venir meno dell’interesse della richiedente all’esame dell’istanza, della quale può dunque disporsi l’archiviazione, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere sull’istanza.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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