Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23103 del 11/10/2013

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23103 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul riz.Qtt 3034-2012 proposto da:
A.A.

– ricorrente contro
B.B.

controricorrente avverso la sentenza n. 235/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 15.2.2011, depositara il 02/03/2011; Q.,C5

14e/ D8

Data pubblicazione: 11/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito il ricorrente nella persona dell’Avvocato A.A. che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO

GOLIA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 03634 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-2-

r.g. n. 3634.12

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
“Con la sentenza in oggetto la Corte di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da
A.A. nei confronti dell ‘interdetto C.C., rappresentato dal

l’odierno ricorrente era stato, in contumacia, condannato al rilascio di un immobile, in quanto
detenuto senza titolo, oltre al risarcimento del danno.
Ricorre il Carolla con omnicomprensivo motivo deducente ” violazione dell’art. 360
nn. 3,4,5 c.p.c. “, nel quale lamenta erroneo rigetto del capo di gravame, deducente la propria
indebita dichiarazione di contumacia, erronea applicazione delle norme sul disconoscimento
di una scrittura privata da lui prodotta in copia nel giudizio di appello ed altrettanto erronea
applicazione dell ‘art. 345 c.p.c. nel ritenere la stessa non producibile.
Resiste la parte intimata con controricorso.
Ad avviso del relatore il ricorso dovrebbe,anzitutto,essere dichiarato inammissibile,per la
palese inconferenza dell’articolazione delle censure, indicante quale norma violata l’art.
360, nn 3,4,5 c.p.c., anziché le norme processuali e sostanziali cui si riferiscono le doglianze
e per difetto del requisito di chiarezza di queste ultime, considerata la promiscuità della
relativa proposizione ed illustrazione, nell ‘ambito della quale viene inamissibilmente
demandato a questa Corte il compito di enucleazione e collegamento alle varie possibili
ipotesi di vizi di legittimità complessivamente denunciati (v, Cass.n. 9740/08).
Ove il collegio lo ritenga ammissibile, il ricorso dovrebbe comunque essere rigettato..
Per quanto attiene alla declaratoria di contumacia da parte del primo giudice, con
riferimento alla quale quello di appello ha rilevato l’inammissibilità per genericità del
relativo capo di gravame, in un contesto nel quale era risultato l ‘avvenuto perfezionamento
della notificazione a mezzo posta dell ‘atto di citazione, con raggiungimento dello scopo da
1

tutore B.B., avverso quella n.1980/08 del Tribunale di Cosenza, con la quale

parte dell’atto,il ricorrente solo in questa sede sostiene che l ‘adempimento, in concreto
eseguito in Trebisacce viale della Libertà n. 55, sarebbe avvenuto “in violazione dell’art.
139 c.p.c. “, risiedendo invece egli ‘fin dal 1978 stabilmente …alla via IV novembre 5
(4,

mentre, come si rileva dal contenuto testuale dell’atto di gravame (direttamente

esaminabile da questa Corte attesa la natura processuale della doglianza),nel giudizio a quo
che “il giudizio e la sentenza ”

erano “entrambi nulli per difetto di notifica dell’atto di citazione “,senza fornire alcuna
precisazione in ordine agli specifici motivi dell’assunta nullità. Correttamente,pertanto,la
corte di merito ha disatteso in radice il motivo di gravame, in quanto palesemente difettante
del requisito di specificità imposto dall’art. 342 c.p.c.,per di più in contesto nel quale la
notificazione a mezzo posta dell’atto introduttivo risultava perfezionata dal ritiro del
relativo plico ( non consegnato a domicilio il 7.6.02 per temporanea assenza del
destinatario o persone abilitate alla ricezione),presso l’ufficio postale di Trebisacce in data
15.6.02, come si rileva dall’avviso di ricevimento, sottoscritto da persona, la cui
sottoscrizione, ove non riferibile al destinatario o a persona dal medesimo delegata,avrebbe
dovuto essere espressamente impugnata con querela di falso.
L ‘infondatezza di tale preliminare motivo comporta il reiettivo assorbimento dei rimanenti,
poiché il A.A., dichiarato contumace in primo grado con statuizione correttamente
confermata in appello, non avrebbe potuto compiere in secondo grado attività precluse da
tale suo stato, oltre che ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (nel testo successivo alle modifiche
apportate dalla L.353/90,ratione temporis applicabile) e,quindi,sollevare eccezioni e
produrre documenti,che avrebbe potuto, rispettivamente, proporre e produrre in primo
grado, ove si fosse costituito; sicchè è del tutto superfluo soffermarsi sulla sussistenza o
meno di un tempestivo disconoscimento della scrittura privata menzionata nel ricorso e sulla
possibilità di ammetterla a da parte del giudice di secondo grado, ad integrazione delle

2

l’appellante si limitò a lamentare, dei tutto genericamente,

risultanze istruttorie già acquisite, esercizio quest’ultimo,peraltro,di un potere discrezionale
riservato al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità
Si propone,conclusivamente,dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso.”
Tanto premesso,i1 collegio condivide integralmente le ragioni reiettive esposte nella
relazione, in ordine alle quali le osservazioni esposte oralmente in udienza dal ricorrente non

le precedenti doglianze relative al proprio stato di contumacia.
A tal riguardo rimane fermo e sostanzialmente inconfutato il dirimente rilievo della corte
di merito,secondo cui l’appellante non aveva conferito uno specifico contenuto al mezzo di
gravame deducente la nullità della notifica dell’atto di citazione,che pertanto correttamente,ai
sensi dell’art. 342 c.p.c.,è stato ritenuto inammissibile dal giudice di secondo grado.
In tale contesto processuale,vanamente il ricorrente ha sostenuto in questa sede che tale
nullità sarebbe derivata dalla circostanza che l’atto era stato notificato in un luogo diverso da
quello della propria residenza,non risultando,né venendo dedotto, che tale espressa ragione
sia stata anche esposta nell’atto di appello,in osservanza dell’onere di specificità imposto
dalla suesposta norma di rito,né comunque confutandosi la circostanza,pur risultante dagli
atti,dell’avvenuto ritiro del plico presso l’ufficio postale,con particolare riferimento alla
qualità della persona (ove diversa dal destinatario) che a tale ritiro aveva provveduto ed alla
quale lo stesso non avrebbe potuto essere consegnato dagli addetti all’ufficio,in difetto di una
comprovata delega dell’interessato.
Inutili,pertanto,le ulteriori doglianze attinenti a questioni processuali o sostanziali,i1 cui
esame resta precluso dalla preminente corretta conferma dello stato contumaciale.
Il ricorso va conclusivamente respinto,con conseguente condanna del soccombente alle spese
del giudizio.

3

hanno addotto ulteriori argomenti atti a conferire consistenza al ricorso,limitandosi a ribadire

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in
favore del controricorrente,in misura di complessivi E 2.500,00,di cui 200 per esborsi,oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma ,in camera di consiglio,i127 settembre 201

Il Pr

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