Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23103 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19725/2009 proposto da:

LM PETROLI SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FELICE BARNABEI

5, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI Cesidio, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA del 7/07/08, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“La società LM Petroli ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 10/V/08, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, respingendo in parte qua l’appello della contribuente contro la sentenza di primo grado, ha dichiarato dovuta fino a concorrenza di L. 2.093.235.000 la somma pretesa dal Fisco con l’avviso n. (OMISSIS) per IVA relativa all’anno di imposta 1997.

La ricorrente deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) – affermando come nella specie non ricorressero i presupposti per ritenere la contabilità aziendale inattendibile e, quindi, per fare ricorso a presunzioni ai fini dell’accertamento dei redditi.

Preliminarmente si rileva che la presente lite fiscale non può essere definita secondo la procedura agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011, essendo di valore superiore a 20.000 Euro.

Il ricorso va giudicato inammissibile, perchè l’unico motivo di ricorso non è pertinente alla sentenza gravata, la quale si è pronunciata su un atto impositivo relativo all’IVA e non alle imposte sui redditi e, conseguentemente, non ha fatto alcuna applicazione delle norme che il ricorrente assume violate (sul principio per cui la riferibilità dei motivi di ricorso alla sentenza impugnata costituisce requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, vedi Cass. 20652/09, Cass. 15952/07, Cass. 13259/06).

E’ evidente la svista in cui è incorsa la difesa della ricorrente, che, col presente ricorso, ha impugnato (e prodotto in copia autentica) la sentenza n. 10/V/08 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, pronunciata il 7 e depositata il 14 luglio 2008, relativa all’impugnativa dell’ avviso di rettifica IVA 1997 n. (OMISSIS), mentre ha svolto doglianze pertinenti alla sentenza n. 11/V/08 della stessa Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, relativa all’avviso di accertamento IREG-ILOR 1996/97 n. (OMISSIS), anch’essa pronunciata il 7 e depositata il 14 luglio 2008 e, a propria volta, impugnata dalla LM Petroli con ricorso per cassazione iscritto nel ruolo generale di questa Corte col numero 19726/09.

Per mera completezza può infine aggiungersi che il ricorso è inammissibile anche perchè il quesito di diritto che correda il motivo non è conforme al paradigma fissato, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.. In tale quesito, intatti, risultano proposte cumulativamente due distinte questioni, ossia quella se l’accertamento induttivo sia utilizzabile solo ove risulti l’inattendibilità della contabilità (sotto il profilo sia della ragionevolezza che dell’economicità), e quella se, nella specie, le anticipazioni finanziarie versate da un socio della società ricorrente rivelino irragionevolezza ed antieconomicità. In proposito si osserva, in primo luogo, che la seconda delle due questioni proposte nel quesito non riguarda la interpretazione della legge ma involge apprezzamenti di fatto, e, in secondo luogo, che i quesiti multipli sono inammissibili (giurisprudenza costante: vedi, tra le tante, Cass. 1906/2008: il quesito di diritto che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere proposto in modo tale che la Corte possa rispondervi semplicemente con un si o con un no. Ne consegue che è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate; conformi le sentenze 5471/2008, 17064/08, SSUU 5624/2009.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in Camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso”;

che la relazione è stata comunicata al P.M. e notificata alle parti;

che la resistente Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che non sono state depositate memorie ex art. 380 bis, comma 2;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA