Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23102 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19386/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

_- ricorrente –

contro

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

COGLITORE EMANUELE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA del 21/01/08, depositata il 19/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

uditi gli Avvocati Manzi Federica (delega avvocato Manzi Luigi) e

Coglitore Emanuele difensori della controricorrente che si riportano

agli scritti insistendo per l’inammissibilità del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro C.P. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha respinto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva annullato il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad una istanza di rimborso avente ad oggetto la somma pagata in eccesso per IRPEF 2001 sul reddito di un fabbricato riconosciuto di interesse storico ed artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 43.

La Commissione Tributaria Regionale motiva la propria decisione sul rilievo che l’eccezione secondo cui la contribuente non avrebbe offerto la prova del riconoscimento dell’interesse storico ed artistico dell’immobile L. n. 1089 del 1939, ex art. 3, sarebbe inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, in quanto proposta per la prima volta in appello.

L’Agenzia delle Entrate deduce, quale unico motivo di ricorso, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, censurando la sentenza impugnata per aver qualificato come eccezione, invece che mera difesa, l’argomentazione difensiva spesa dall’Ufficio in grado di appello.

Il ricorso è manifestamente fondato. Il riconoscimento dell’interesse storico ed artistico dell’immobile de quo, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3, è il fatto costitutivo del diritto all’agevolazione nel trattamento fiscale del relativo reddito su cui si fonda la domanda di rimborso avanzata dalla contribuente.

L’onere della relativa prova grava quindi sul contribuente e la deduzione del mancato assolvimento di tale onere costituisce non eccezione (vale a dire deduzione di un fatto impeditivo o estintivo o modificativo del diritto azionato in giudizio dalla controparte) ma mera difesa, proponibile anche in appello (cfr. Cass. 18519/2005, Cass. 22010/06, Cass. 14020/07, Cass. 11682/2007, Cass. 3338/2011).

Le eccezioni del controricorrente non meritano accoglimento nè in punto di ammissibilità del ricorso (il quale è corredato di idoneo quesito e non difetta di autosufficienza, giacchè l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, da parte della Commissione Tributaria Regionale emerge direttamente dalla lettura della sentenza gravata, senza che rilevi il contenuto dei documenti prodotti nel giudizio di merito), nè in punto di fondatezza del ricorso, nè in punto di eccezione di giudicato. Quanto a quest’ultima è infatti sufficiente rilevare che il ricorrente non ha prodotto le sentenze di merito (asseritamente concernenti altre annualità dello stesso rapporto tributario) su cui fonda la propria eccezione di giudicato esterno; nè peraltro ha prodotto (nonostante il preannuncio di produzione che si legge a pag. 5, righi 9-11, del ricorso) le sentenze di questa Corte che, respingendo il ricorso per cassazione contro le suddette sentenze di merito, ne avrebbero causato il passaggio in giudicato.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in Camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del medesimo”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che la resistente si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che non possono condividersi le considerazioni svolte nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, della contro ricorrente, giacchè:

1) quanto al primo punto di detta memoria, l’eccezione relativa all’ammissibilità del quesito che conclude il motivo di ricorso va disattesa, perchè detto quesito è correttamente formulato nei termini di un’ alternativa tra il precetto che nel caso concreto è stato tratto dal giudice di merito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e il diverso precetto che si dovrebbe trarre da detta disposizione secondo la ricorrente, in relazione alla qualificazione, come eccezione o mera difesa, della deduzione relativa alla mancanza di prova del riconoscimento della qualità di interesse storico e artistico di un immobile, in una controversia relativa alla spettanza dei benefici di cui alla L. n. 431 del 1991, art. 11, comma 2.

2) quanto al secondo punto di detta memoria, osserva la Corte che l’eccezione di giudicato esterno non è stata provata dalla contro ricorrente. Questa, infatti, si è limitata a produrre sette sentenze di questa Corte (nn. 26317, 26318, 26715, 26716, 27354 e 27355 del 2005 e 9335 del 2006) che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi per cassazione contro altrettante sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, come si evince dalla narrativa di fatto delle sentenze di legittimità, avevano accertato il diritto della Sig.ra C. al beneficio di cui alla L. n. 431 del 1991, art. 11, comma 2, in relazione ad un immobile di proprietà di costei in (OMISSIS), per le annualità 1997,1998, 1999 e 2000; ma nulla dimostra, in difetto di produzione delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale, che queste si riferissero al medesimo immobile oggetto del presente giudizio (non identificato nelle sentenze della Corte di Cassazione: va peraltro in proposito sottolineato che le sentenze 26317/05 e 27354/05 concernono entrambe un rimborso IRPEF e SSN 1998, le sentenze 26318/05 e 27355/05 concernono entrambe un rimborso IRPEF e SSN 1997 e le sentenze 26716/05 e 9335/06 concernono entrambe un rimborso IRPEF e SSN 1999);

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, la quale si atterrà al principio che in una controversia relativa alla spettanza dei benefici di cui alla L. n. 431 del 1991, art. 11, comma 2, la deduzione relativa alla mancanza di prova del riconoscimento della qualità di interesse storico e artistico dell’immobile de quo costituisce mera difesa ed è pertanto proponibile anche per la prima volta in appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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