Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23102 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 12/06/2017, dep.03/10/2017),  n. 23102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29146-2014 proposto da:

CO.BIT. S.A.S. D.D.U., oggi CO.BIT. S.A.S. di

D.S. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONARDO GREPPI

77, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIA BONADUCE;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

nonchè contro

A.T.I. MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L. – D.S. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1049/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In data 09/08/1996 Anas S.p.a. comunicava alla società Cobit S.a.s. la dichiarazione di pubblica utilità riguardante alcuni immobili di proprietà di quest’ultima, in seguito assoggettati ad occupazione temporanea d’urgenza autorizzata dal Prefetto di Teramo con Decreto del 09/09/1997 e, infine, ad esproprio con decreto del 07/11/2005, quest’ultimo mai notificato.

La Cobit s.a.s., con atto di citazione notificato l’11/02/2008, proponeva, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 19, opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, contestando le valutazioni operate dall’Agenzia del Territorio di Teramo circa la determinazione dell’indennità di espropriazione.

Con sentenza nr. 1049 del 15 ottobre 2013 la Corte d’appello, in adesione alle risultanze dell’espletata c.t.u., accoglieva l’opposizione proposta dalla società e liquidava l’indennità di espropriazione in misura pari a Euro 1.098.664,81, condannando contestualmente la convenuta Anas S.p.a. al pagamento di detta cifra oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio (07/11/2005). Condannava altresì l’Ente opposto al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4450, di cui 100 per le spese, 1850 per diritti, 2500 per onorario di avvocato, oltre IVA, CAP e accessori.

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione la Cobit S.a.s., affidandosi a due motivi, accompagnati da memoria adesiva alla proposta di decisione.

Resiste con controricorso Anas S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.

Non svolge difese l’intimata A.t.i. Mambrini Costruzioni S.r.l..

Con il primo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., perchè la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, regolarmente formulata nell’atto di citazione e dedotta nelle memorie ex art. 190 c.p.c., volta ad ottenere la determinazione dell’indennità di occupazione spettante alla Cobit s.a.s. a seguito dei decreti di occupazione temporanea d’urgenza adottati dal Prefetto di Teramo, relativamente al periodo intercorrente tra l’immissione in possesso risalente al 3 novembre 1997 e il decreto di esproprio del 7 novembre 2005.

Con il secondo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 360, comma 1, nr. 3 e 5 in relazione al D.M. n. 140 del 2012 e all’art. 91 c.p.c. (riduzione delle spese e competenze di lite in difetto di motivazione), perchè -considerato che il valore della causa si è attestato in Euro 1.301.168,93 totali – l’importo liquidato dalla Corte d’appello per le spese di lite è estremamente inferiore alle tariffe di cui al D.M. n. 140 del 2012, senza che sia stata data sul punto alcuna motivazione. Inoltre, non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dall’odierna ricorrente per la C.T.U. espletata in corso di causa, ancorchè sia stata richiesta.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Risulta dal ricorso la proposizione, nell’atto di citazione oltre che nelle memorie ex art. 190 c.p.c., di specifica domanda avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di occupazione, diversa e ulteriore rispetto a quella relativa all’indennità di espropriazione. Ne consegue che, la sentenza impugnata è viziata da nullità per omessa pronuncia, mancando sul punto qualsiasi statuizione.

E’ assorbito il secondo motivo di ricorso, in quanto l’esame della domanda pretermessa renderà necessaria in sede di rinvio una nuova determinazione delle spese di lite, che comprenda anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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