Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23101 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 22/10/2020), n.23101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25734-2019 proposto da:

COMUNE DI BISENTI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO SCARPANTONI;

– ricorrente –

contro

D.F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 208/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 1/2/2019, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento dell’impugnazione proposta da D.F.M., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Comune di Bisenti al risarcimento, in favore della d.F., dei danni dalla stessa subiti a seguito della trasmissione, alla Procura della Repubblica di Teramo, alla Procura generale presso la Corte appello di L’Aquila e a taluni quotidiani con sede in Abruzzo, di un esposto calunnioso la cui sottoscrizione, in apparenza corrispondente a quella della D.F., era viceversa risultata apocrifa, siccome ottenuta mediante imitazione a ricalco di una sottoscrizione autentica dell’attrice contenuta in un documento depositato e custodito presso gli uffici del Comune di Bi-senti, le cui strutture erano risultate altresì compatibili con gli strumenti utilizzati per la materiale confezione dell’esposto calunnioso;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, era rimasto adeguatamente comprovata la circostanza che l’esposto calunnioso fosse stato realizzato da soggetti interni all’amministrazione comunale di Bisenti, i quali si erano avvalsi di documentazione custodita dall’amministrazione comunale e di strumenti in dotazione a quest’ultima, da ritenersi, pertanto, responsabile dei danni denunciati dalla D.F. ai sensi dell’art. 2049 c.c., in ragione dell’attestato nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito così ricostruito e l’inserimento dell’autore materiale del fatto dannoso all’interno delle strutture istituzionali del Comune convenuto;

avverso la sentenza d’appello, il Comune di Bisenti propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

D.F.M. non ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il Comune ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, l’amministrazione comunale ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2049 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilità del Comune convenuto ai sensi della norma richiamata, in assenza di alcuna certa riconducibilità del fatto dannoso a un autore inserito all’interno delle strutture dell’amministrazione comunale e, in ogni caso, senza alcun ricostruibile nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita dedotta in giudizio e lo svolgimento di compiti connessi alle funzioni istituzionali dell’ente;

il motivo è inammissibile;

secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. non richiede che tra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Sez. 3 -, Sentenza n. 22058 del 22/09/2017, Rv. 646017 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20924 del 15/10/2015, Rv. 637475 01);

ciò posto, osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il Comune ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dal richiamato art. 2049 c.c. – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge richiamata, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del Comune ricorrente, l’eventuale falsa applicazione della norma richiamata sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente lo stesso Comune nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, con la conseguente oggettiva inidoneità della censura in esame a dedurre la violazione dell’art. 2729 c.c. nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018 (v. in motivazione sub par. 4. e segg.), segnatamente in ordine alla prova delle circostanze di fatto consistenti: 1) nella realizzazione dell’esposto calunnioso da parte di soggetti interni all’amministrazione comunale di Bisenti; 2) nella utilizzazione, da parte di questi ultimi, di documentazione e strumenti custoditi all’interno dei locali comunali; e 3) nell’attestato nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito così ricostruito e l’inserimento dell’autore materiale del fatto dannoso all’interno delle strutture istituzionali del Comune convenuto;

nel caso di specie, pertanto, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno Comune ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti o dei fatti di causa ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

il motivo d’impugnazione così formulato deve dunque ritenersi inammissibile;

alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la D.F. svolto difese in questa sede;

dev’essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

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