Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23101 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17958/2012 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO

27, presso lo studio dell’avvocato MARINA CARDONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO LENZA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/29/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 17/01/2012 e depositata il

27/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato Marina Cardone (delega avvocato Roberto Lenza) per

la ricorrente che si riporta agli scritti chiedendo l’accoglimento

del ricorso;

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 3871 281 2010 della CTP di Napoli che aveva già accolto il ricorso del contribuente F.G., esercente attività di promotore finanziario – ed ha così rigettato l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso per IRAP relativa agli anni d’imposta 2003-2007. La predetta CTR – dopo avere dato atto dell’indirizzo giurisprudenziale che estende ai promotori finanziari l’esigenza di previo accertamento del presupposto di imposta consistente nell’esistenza di autonoma organizzazione – ha motivato la decisione evidenziando che sarebbe spettato al contribuente fornire la prova dell’assenza della predetta condizione. Per contro, dall’esame degli atti la ridetta dimostrazione non risultava fornita. Da ciò la ragione dell’accoglimento del gravame proposto dall’Agenzia. Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. L’Agenzia si è difesa con controricorso. Il ricorso…può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Con il motivo di impugnazione (centrato sulla insufficiente motivazione della sentenza) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto non assolto l’onere di prova, nonostante essa parte appellata avesse prodotto in giudizio numerosi documenti (puntualmente menzionati nel ricorso, in ossequio al canone di autosufficienza) a mezzo dei quali era stato dimostrato che il contribuente si avvaleva di una dotazione di beni strumentali non eccedente quella minima necessaria e si era dotato di una organizzazione personale consistente in una sola dipendente (che peraltro nelle annualità considerate era stata lungamente assente per congedo di maternità, così che non aveva mai di fatto prestato il proprio apporto collaborativo) oltre ad un pagamento del tutto occasionale di compensi a terzi. Del pari, la Commissione regionale nulla aveva argomentato a proposito dell’ulteriore dato significato secondo cui il contribuente – siccome inserito nell’organizzazione produttiva altrui, nella qualità di agente monomandatario – non potesse considerarsi responsabile di alcuna propria organizzazione. Il motivo è da accogliere, perchè fondato. Benvero, la parte ricorrente ha dettagliato compiutamente il materiale istruttorio prodotto in giudizio e ha argomentato convincentemente in ordine alla significatività di detto materiale ai fini della ricostruzione della circostanza di fatto utile a fornire utile prova circa l’esistenza o meno del presupposto dirimente dell’organizzativa autonoma, così come ha anche utilmente evidenziato di avere prospettato l’impossibilità di essere riconosciuta responsabile di una organizzazione autonoma, in presenza dell’organizzazione del terzo della quale essa già si avvale. Su tutti questi dirimenti elementi di fatto il giudicante ha omesso di esprimere il proprio convincimento, trincerandosi in una motivazione stereotipata ed anodina che potrebbe essere utilmente impiegata per ogni genere di controversia. Non resta che concludere che il giudicante è venuto meno al proprio dovere di convenientemente e su scientemente argomentare a riguardo degli elementi nucleari della questione controversa. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza con conseguente rimessione al giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio, perchè rinnovi il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’imposizione”.

Rilevato che, a seguito della notifica della relazione, non è stata depositata alcuna memoria; che la causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 130/6/16 del 29 luglio 2016;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;

considerato che da tutto ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello riguardo alla censura accolta con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite, dopo nuovo esame, sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR – CAMPANIA, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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