Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23101 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19062/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L.X. (OMISSIS), in qualità di titolare della ditta

“GUO LI XIN” elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIANI 1, presso

lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MISCALI Mario giusta procura speciale in calce al

ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA del 24/02/09, depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Manca Bitti Daniele, (delega avvocato Miscali Mario)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si

riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro G.L.X. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Genova ha respinto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento IVA IRPEF IRAP per l’anno 2001.

La ricorrente deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – con riferimento alla L. n. 289 del 2001, art. 9, comma 14, lett. a), D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6 – assumendo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel ritenere che le disposizioni della L. n. 289 del 2001, art. 9 (c.d. condono tombale) fossero applicabili quando, alla data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2001, il contribuente – pur non avendo ricevuto la notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo, secondo la previsione del comma 14, lett. a), del medesimo art. 9 – avesse tuttavia già ricevuto la consegna di detto verbale secondo le forme di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6.

Il contribuente resiste con controricorso.

Preliminarmente si rileva che la presente lite fiscale non può essere definita secondo la procedura agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011, essendo di valore superiore a 20.000 Euro (l’atto di accertamento ha ad oggetto tributi per circa 150.000 Euro, oltre le sanzioni).

I rilievi di inammissibilità del ricorso svolti dal controricorrente sono infondati, in quanto la narrativa di fatto e le argomentazioni giuridiche svolte in ricorso sono sufficienti per rendere chiaramente comprensibile la censura mossa dalla ricorrente alla sentenza gravata, che risulta adeguatamente sintetizzata da idoneo quesito.

Nel merito il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto questa Corte ha già chiarito, con la sentenza 11243/2011, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, che in tema di definizione automatica per gli anni pregressi L. n. 289 del 2002, ex art. 9, il riferimento alla notificazione del processo verbale di constatazione, quale fatto ostativo alla definizione agevolata – contenuto nel comma 14, lett. a), de suddetto articolo – non esclude che la fattispecie impeditiva possa realizzarsi anche attraverso la mera consegna del processo verbale all’interessato.

In detta sentenza la Corte ha infatti precisato che – considerata la sostanziale identità di tenore letterale, in parte qua, e di ratio tra la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. a), e il D.L. n. 564 del 1994, art. 3 – anche nell’interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. a), deve applicarsi il principio espresso nella sentenza di questa Corte n. 24913/2005 con riferimento al D.L. n. 564 del 1994, art. 3, secondo il quale la fattispecie impeditiva dell’accesso alla definizione agevolata è integrata non solo dalla notifica ma anche dalla mera consegna all’interessato del processo verbale di constatazione; ciò perchè l’attestazione di consegna costituisce prova ufficiale della stessa ed è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta affinchè il contenuto dell’atto sia portato a conoscenza dell’interessato.

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in Camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che il resistente si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;

che non possono condividersi le considerazioni svolte nella “memoria ex art. 378 c.p.c.” (recte: ex art. 380 bis, comma 2) del contro ricorrente, giacchè:

1) quanto al primo punto di detta memoria, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso deposito della sentenza di primo grado e dell’atto di appello va giudicata infondata, in quanto il ricorso non si fonda su detti documenti, bensì sul dedotto vizio di falsa applicazione di una norma di diritto (improprio è il richiamo a Cass. 2803/2011, la quale concerne il diverso caso in cui col ricorso sia stato dedotto un vizio di omessa pronuncia);

2) quanto al secondo punto di detta memoria – nel quale si sostiene che l’Agenzia delle Entrate sarebbe decaduta dalle eccezioni relative al merito della pretesa tributaria, non avendole riproposte, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado (la quale aveva accolto il ricorso del contribuente sul punto preliminare della preclusione all’accertamento derivante dal condono) – è sufficiente ricordare che questa Corte ha già chiarito che in tema di contenzioso tributario il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 – nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate – fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non all’appellante; pertanto, avuto riguardo al carattere impugnatorio del giudizio, alla qualità di attore in senso sostanziale rivestita dall’Ufficio ed all’indisponibilità della pretesa, alla quale l’Amministrazione non può rinunciare se non nei limiti di esercizio di autotutela, qualora l’Amministrazione sia soccombente in primo grado per un profilo preliminare di legittimità formale dell’atto, dalla circostanza che l’appello proposto abbia per oggetto solo la suddetta statuizione non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa tributaria (Cass. 13695/09, 28018/09, 18559/10);

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Genova, la quale si atterrà al principio che ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. a), la fattispecie impeditiva dell’accesso alla definizione agevolata è integrata non solo dalla notifica ma anche dalla mera consegna all’interessato del processo verbale di constatazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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