Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23101 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.03/10/2017),  n. 23101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15840-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1194/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna, in riforma della decisione del giudice di prime cure, ha accolto il ricorso proposto da B.D. nei confronti dell’INPS, volto alla declaratoria di illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione commercianti dall’1/1/2005 e di insussistenza del relativo credito contributivo vantato per l’anno 2005;

che la Corte territoriale fondava il suo convincimento sul rilievo che presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti fosse l’esercizio di attività commerciale e che una simile attività non potesse essere riscontrata in capo al B., socio di società di persone (Romagna sementi s.n.c.) la cui attività nel periodo in contestazione si era limitata alla locazione di immobili;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di un unico motivo;

che il B. non ha svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, artt. 203 e 208, e della L. n. 45 del 1986, art. 3, comma 2, rilevando, per un verso, che l’attività svolta dalla società era di natura commerciale, tale dovendosi considerare la gestione immobiliare consistente nella locazione di immobili di proprietà se esercitata con i caratteri di sistematicità e abitualità e, per altro verso, che il B. era diretta responsabilità della gestione immobiliare costituente oggetto sociale dell’impresa;

che il motivo è infondato;

che questa Corte è ferma nel ritenere che, in base alla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, che sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale;

che nella specie il suddetto presupposto risulta essere stato escluso da parte della Corte di appello con un accertamento in fatto adeguatamente motivato, in forza del quale è risultato che l’attività della società si era limitata alla locazione di immobili e che il B. si era limitato alla riscossione dei canoni;

che tale decisione è il linea con il principio già espresso da questa Corte, secondo cuì la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (in tal senso, di recente, Cass. n. 17643 del 6 settembre 2016, Cass. 27376 del 29/12/2016), senza che rilevi il contenuto dell’oggetto sociale;

che alla luce di quanto esposto, in conformità alla proposta formulata, il ricorso va rigettato;

che nulla va disposto riguardo alle spese di giudizio, in mancanza di espletamento di attività difensiva ad opera della parte convenuta.

PQM

 

rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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