Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23100 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 22/10/2020), n.23100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7320/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Ren Chuang s.a.s. di S.Z. e C., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sez. dist. di Livorno, n. 28/23/12, depositata il 25

gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. dist. di Livorno, depositata il 25 gennaio 2012, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Ren Chuang s.a.s. di S.Z. e C., ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima relativamente al recupero dell’I.v.a. esposta in dichiarazione, avente ad oggetto operazioni ritenute inesistenti, confermando, per il resto la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittima l’irrogazione della relativa sanzione;

– il giudice di appello ha ritenuto non dovuta l’imposta, benchè relativa ad operazioni inesistenti, avuto riguardo alla mancata utilizzazione del credito indebitamente esposto;

– ha, però, giudicato che la contestata esposizione di un’eccedenza detraibile rimborsabile superiore a quella spettante assumesse rilevanza ai fini della irrogazione della sanzione contestata, non essendo richiesta anche l’effettiva fruizione di tale eccedenza;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– la Ren Chuang s.a.s. di S.Z. e C. non spiega alcuna attività difensiva;

– il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la contraddittoria motivazione in ordine alla mancata utilizzazione del credito da parte della contribuente;

– sottolinea, sul punto, che la sentenza impugnata ha escluso la debenza dell’imposta in considerazione della mancata fruizione del credito di imposta indebitamente esposto, pur affermando che di tale circostanza non vi era prova in atti e pur enunciando l’irrilevanza della utilizzazione di tale credito ai fini dell’irrogazione della sanzione;

– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 54, per aver il giudice di appello escluso il potere dell’Ufficio di rettificare la dichiarazione della contribuente in ragione della mancata utilizzazione del credito erroneamente esposto;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

– ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, è sufficiente che il contribuente abbia indicato nella dichiarazione una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante – come nel caso di specie – per legittimare il potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione ed al conseguente recupero dell’eccedenza, essendo a tal fine del tutto irrilevante l’utilizzazione o meno, in concreto, dell’eccedenza di credito da parte del contribuente, perchè non potuto compensare con un pari importo a debito anche negli anni successivi a quello di maturazione ovvero per non averlo richiesto a rimborso (con le modalità e nei termini consentiti), trattandosi di vicende successive che non incidono sul diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare il credito di cui il contribuente indebitamente fruisce al momento in cui lo riporta nella relativa dichiarazione (così, Cass. 11 maggio 2017, n. 11656);

– pertanto, la Commissione regionale, nel negare il potere dell’Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione contenente l’erronea esposizione di un credito di imposta, in ragione del mancato utilizzo dello stesso, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. dist. di Livorno, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. dist. di Livorno, in diversa composizione

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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