Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23100 del 11/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 11/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 11/11/2016), n.23100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14149/2015 proposto da:

UNICREDIT S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO,

SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ROMBO ROMBI 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SAVARESE,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3073/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/04/2015 R.G.N. 53/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato LO SINNO ANTONELLA per delega Avvocato DAVERIO

FABRIZIO;

udito l’Avvocato SAVARESE ROBERTO;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza 2 aprile 2015, la Corte d’appello di Roma dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a F.C., con lettera 29 novembre 2012 ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, da Unicredit s.p.a., che condannava alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge, da compensare con la somma di Euro 83.204,19 ricevuta a titolo di T.f.r., nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di reintegrazione e alla rifusione delle spese delle varie fasi e gradi di giudizio.

Essa riformava pertanto la sentenza di primo grado, che, in esito al procedimento regolato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e segg., aveva rigettato l’opposizione del lavoratore avverso l’ordinanza che ne aveva respinto le domande di reintegrazione e di risarcimento del danno ed accolto invece quella della banca datrice avverso la propria condanna al pagamento della somma di Euro 15.931,40 per indennità sostitutiva del preavviso: così accertando che nulla era dovuto a F.C., condannandolo a restituire quanto eventualmente percepito e compensando interamente le spese di giudizio tra le parti.

Preliminarmente ritenuta l’ammissibilità del reclamo del lavoratore per la sua conformità ai requisiti di legge, la Corte territoriale escludeva la denunciata natura discriminatoria del licenziamento collettivo impugnato, per la scelta concordata (previa l’adozione di un piano di esodo incentivato volontario con l’accordo sindacale del 15 settembre 2012) del criterio oggettivo della maturazione dei requisiti di pensionabilità entro il 31 dicembre 2015. Essa ne riteneva tuttavia l’illegittimità per la previsione (con norma transitoria in calce all’art. 2 dell’accordo sindacale citato) di sottrazione al licenziamento di “posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di particolare rilevanza per la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per il gruppo aziendale”: e pertanto per l’introduzione di un criterio generico, non obiettivo, nè razionale, conferente alla società datrice un ampio margine di discrezionalità, ulteriormente dilatato nell’applicazione (in riferimento particolare alla permanenza al lavoro anche di dipendenti aderenti all’esodo volontario per un periodo superiore ai nove mesi previsti dalla norma transitoria).

Con atto notificato il 29 maggio 2015, Unicredit s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, complesso e articolato, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli accordi aziendali 15 settembre 2012 e 22 novembre 2012, della L. n. 223 del 1991, art. 5, art. 24, comma 1 (come interpretato dal D.L. n. 148 del 1993, conv. con mod. in L. n. 236 del 1993) e art. 1362 c.c. e segg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea assunzione di illegittimità del licenziamento collettivo intimato sul rilievo, smentito dagli accordi sindacali citati, dell’introduzione (con la norma transitoria in calce all’art. 2 dell’accordo sindacale 15 settembre 2012) di un criterio generico, non obiettivo, nè razionale, nella discrezionalità della società datrice: tale norma transitoria riguardando invece la posticipazione (“per un periodo di massima di nove mesi e comunque nell’ambito di valenza del Piano Strategico”, ossia il 31 dicembre 2015: comunque rispettato) della data di risoluzione del rapporto di lavoro con i lavoratori aderenti all’esodo incentivato e pertanto un tale differimento essendo nella loro libera negoziabilità. Unico invece risultando il criterio di scelta per i licenziamenti, adottato con l’accordo sindacale 22 novembre 2012, consistente nella maturazione dei requisiti pensionistici già avvenuta o entro il 31 dicembre 2015 dei lavoratori non aderenti all’esodo incentivato.

Con il secondo, la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale la diversità ontologica delle due categorie di dipendenti aderenti volontari all’esodo ovvero licenziati a norma della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, con riferimento solo alla prima della clausola transitoria di posticipazione della data di cessazione del rapporto, sostanziantesi in una motivazione assolutamente incomprensibile.

Con il terzo, la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale l’evidente diversità tra criterio di scelta dei dipendenti da licenziare e data di efficacia della cessazione del rapporto di lavoro, in assenza di alcun obbligo di contestualità.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli accordi aziendali 15 settembre 2012 e 22 novembre 2012, della L. n. 223 del 1991, art. 5, art. 24, comma 1 (come interpretato dal D.L. n. 148 del 1993, conv. con mod. in L. n. 236 del 1993) e art. 1362 c.c. e segg., per l’erronea assunzione di illegittimità del licenziamento collettivo intimato sul rilievo dell’introduzione di un criterio (di posticipazione della data di cessazione del rapporto) generico, non obiettivo, nè razionale, nella discrezionalità della società datrice, invece esclusivamente riguardante i lavoratori aderenti all’esodo incentivato e non quelli licenziati, è infondato.

Innanzi tutto, esso si risolve in una critica del risultato interpretativo in sè degli accordi sindacali denunciati, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo, per quanto qui d’interesse, della verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica (Cass. 14 luglio 2016, n. 14355; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 30 aprile 2010, n. 10554): nel caso di specie neppure specificamente individuati, nè tanto meno puntualmente illustratane la violazione.

Ma soprattutto non appare corretta la lettura, alla base della censura, della riserva di posticipazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro, riguardante esclusivamente i lavoratori aderenti all’esodo volontario incentivato oggetto dell’accordo sindacale 15 settembre 2012 (in particolare della norma transitoria in calce all’art. 2), come collocante tali lavoratori al di fuori della disciplina del licenziamento collettivo.

Ora, è indiscutibile che il suddetto accordo sia interno alla procedura contrattuale di individuazione di una prima misura di riduzione dei costi, mediante l’attivazione di un piano di esodo volontario: e pertanto anteriore alla procedura di licenziamento collettivo, avviata con lettera 15 novembre 2012 e conclusa con l’accordo sindacale 22 novembre 2012 (e seguita dall’intimazione dei licenziamenti con lettere 29 novembre 2012), come accertato dalla Corte territoriale (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza).

Ed è altrettanto indiscutibile che la risoluzione concordata del rapporto di lavoro, così come le ipotesi di dimissioni o di prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti, dando luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad esso non equiparabile (Cass. 24 marzo 2004, n. 5940), e pertanto ad una cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, non possano essere equiparate ad un licenziamento (Cass. 29 marzo 2010, n. 7519; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3866), nel caso di specie collettivo: questo termine da intendere in senso tecnico.

Tanto chiarito, occorre affermare che la rivendicata autonomia degli accordi sindacali regolanti le due diverse procedure contrattuale (di esodo volontario incentivato) e di licenziamento collettivo valga per i lavoratori, aderenti alla prima, il cui rapporto di lavoro si sia effettivamente consensualmente risolto, così da essere cessato prima dell’avvio della seconda procedura e da non poter quelli pertanto essere considerati in essa.

Ma ciò non si è, tuttavia, verificato per tutti i lavoratori aderenti all’esodo incentivato.

Con la norma transitoria in calce all’art. 2 dell’accordo sindacale 15 settembre 2012, Unicredit s.p.a., “al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per il Gruppo, limitatamente ad un numero marginale di posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di particolare rilevanza”, si è infatti riservata “la possibilità di posticiparne la data di risoluzione del rapporto di lavoro per un periodo di massima di 9 mesi e comunque nell’ambito di valenza del Piano Strategico”: il che sta a significare che, per i lavoratori aventi “posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di particolare rilevanza”, il rapporto di lavoro è proseguito, in virtù di tale riserva datoriale, anche dopo l’apertura della procedura di licenziamento collettivo.

In tale procedura anch’essi dovevano essere considerati: non già ai fini dell’esenzione da essa, come è stato sulla base della norma transitoria in calce all’art. 3 dell’accordo sindacale sottoscritto il 22 novembre 2012 al termine della procedura di licenziamento collettivo, di sintomatico richiamo della prima, sopra trascritta (“In coerenza con quanto già definito con la Norma Transitoria posta in calce all’art. 2 dell’Accordo 15 settembre 2012, al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per il Gruppo, limitatamente ad un numero marginale di posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di particolare rilevanza, l’Azienda si riserva la possibilità di posticiparne la data di risoluzione del rapporto di lavoro per un periodo di massima di 9 mesi e comunque nell’ambito di valenza del Piano Strategico”); quanto piuttosto ai fini dell’applicazione ad essi, così come a tutti gli altri lavoratori in carico alla banca datrice in difetto di cessazione del rapporto, di criteri di scelta oggettivi, rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità, a norma della L. n. 223 del 1991, art. 5.

Sicchè correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la sottrazione al licenziamento di alcuni dipendenti, per l’utilizzazione di “un criterio del tutto generico e indeterminato (funzioni di particolare rilevanza rivestite dai medesimi)” (come esposto dall’ultimo capoverso di pg. 7 al secondo di pg. 8 della sentenza).

Ed infatti, all’unico criterio, individuato nella maturazione dei requisiti pensionistici entro le date fissate e nella non aderenza all’esodo volontario incentivato (per giurisprudenza consolidata di questa Corte, criterio oggettivo, rispondente a requisiti di obiettività e razionalità, in quanto consentaneo alla scelta, a parità di condizioni, del lavoratore che subisca il danno minore dal licenziamento, per la sostituibilità del reddito da lavoro con il reddito da pensione: Cass. 3 luglio 2015, n. 13794; Cass. 11 marzo 2013, n. 5965; Cass. 20 febbraio 2013, n. 4186), si è accoppiata la suindicata riserva di posticipazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro (idest: di sua prosecuzione) per un numero, sia pure indicato come marginale, di posizioni di lavoratori aderenti all’esodo incentivato dagli assolutamente indefiniti “contenuti specialistici e/o commerciali di particolare rilevanza”. Ciò che vizia la procedura di illegittimità, posto che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale e di individuazione dei lavoratori in esubero, l’adozione, nell’accordo sindacale raggiunto in procedura di consultazione, dell’unico criterio di scelta relativo alla prossimità del lavoratore al pensionamento non è legittima, qualora tale criterio non permetta l’esauriente e univoca selezione dei lavoratori destinatari del licenziamento e, quindi, non risulti applicabile senza margini di discrezionalità da parte del datore di lavoro (Cass. 22 giugno 2012, n. 10424).

Questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo: Cass. 4 agosto 2016, n. 16351; Cass. 3 luglio 2015, n. 13794) che la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, che si traduca in un accordo sindacale concluso dai lavoratori attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, deve rispettare il principio non solo di non discriminazione, ma anche di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità ed essere coerenti col fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori. Ed infatti, la legittimità del licenziamento collettivo (che non esige nè giusta causa, nè giustificato motivo e per cui grava sul lavoratore licenziato l’onere di allegare e provare la violazione dei criteri di scelta legali o convenzionali) è garantita al lavoratore licenziato proprio dalla correttezza dell’iter procedimentale: sicchè, se il datore di lavoro comunica un criterio decisamente vago, il lavoratore è privato della tutela assicuratagli dalla legge, perchè la scelta in concreto effettuata dal datore di lavoro non è raffrontabile con alcun criterio oggettivamente predeterminato, con la conseguenza dell’assoluta discrezionalità del datore di lavoro nell’individuazione dei lavoratori da licenziare (Cass. 5 agosto 2016, n. 16548; Cass. 5 agosto 2016, n. 16547; Cass. 5 agosto 2016, n. 16546; Cass. 4 agosto 2016, n. 16351; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 23 agosto 2004 n. 16588).

Il secondo e il terzo motivo, relativi ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quali la diversità ontologica delle due categorie di dipendenti aderenti volontari all’esodo ovvero licenziati a norma della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 e l’evidente diversità tra criterio di scelta dei dipendenti da licenziare e data di efficacia della cessazione del rapporto di lavoro, sono entrambi inammissibili.

Con essi la banca ricorrente non censura, infatti, l’omesso esame di fatti storici, che sono stati invece attentamente scrutinati, quanto piuttosto la loro valutazione: con evidente irriconducibilità alla previsione del vizio denunciato secondo il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, che una tale deduzione preclude (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna Unicredit s.p.a. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 5.000,00,per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA