Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2310 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 31/01/2020), n.2310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8569-2018 proposto da:

H.A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1441/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale (limitata alla protezione sussidiaria ed umanitaria) proposta dal cittadino gambiano H.B..

Il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dal suo paese perchè, essendosi convertito alla religione cattolica nel 2012, dopo il matrimonio con una donna musulmana dalla quale aveva avuto una figlia, veniva minacciato di morte dai suoi parenti, e, recatosi alla Polizia, veniva consigliato di trovare una mediazione. Dopo questo tentativo decideva di lasciare il paese.

A sostegno della decisione di rigetto, la Corte d’Appello di Ancona ha rilevato, in ordine all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), alla luce delle informazioni aggiornate acquisite, che la situazione non integrasse l’ipotesi della violenza diffusa dovutA a conflitto armato interno. Con riguardo alla protezione umanitaria non risultavano particolari condizioni di vulnerabilità nè violazioni gravi di diritti umani nei confronti del ricorrente.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il cittadino straniero. L’Avvocatura dello stato ha depositato mero atto di costituzione.

Nella censura proposta viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sia perchè in relazione alla protezione sussidiaria è stato minimizzato il contesto d’insicurezza del paese di provenienza, sia perchè) in relazione all’umanitaria, non sussiste un onere del ricorrente di allegare motivi umanitari diversi da quelli posti a fondamento delle protezioni maggiori.

La censura proposta/ riferibile genericamente alla protezione sussidiaria ed umanitaria, è radicalmente inammissibile perchè prospettata in modo del tutto generico ed astratto, senza alcun riferimento alla concreta situazione di pericolo del paese di provenienza e alle condizioni di vulnerabilità ancorchè desumibili dalle allegazioni e dal contesto probatorio delle protezioni maggiori,

Nessuna delle rationes decidendi poste a base della decisione è stata concretamente colpita.

All’inammissibilità del ricorso non consegue l’applicazione del principio della soccombenza in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020

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