Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2310 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 31/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24025/2009 proposto da:

L.F.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ETIOPIA 14, int. 5, presso il Dott.

MARCELLO BRANCACCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CRETELLA

Mario, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POLI 9, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania,

rappresentata e difesa dall’avv. CORRADO GRANDE (dell’Avvocatura

Regionale), giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 459/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

27.5.09, depositata il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 25 giugno 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero della salute in ordine alla domanda proposta da L.F.R. per il riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, per l’epatite contratta a seguito delle trasfusioni cui ella era stata sottoposta. Nei riguardi della Regione Campania, a cui in primo grado la pretesa era stata rivolta, la Corte territoriale ha rilevato che la domanda non era stata riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la soccombente, formulando due motivi.

Gli intimati hanno resistito con distinti controricorsi.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 416 e 421 cod. proc. civ., e critica la sentenza impugnata per avere accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, malgrado essa fosse stata tardivamente formulata dall’Amministrazione in primo grado e pur attenendo la questione sollevata alla titolarità della situazione giuridica sostanziale del rapporto controverso.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto l’acquiescenza dell’assistibile al difetto di legittimazione passiva della Regione, in quanto lo stesso appellante aveva individuato come unica obbligata al pagamento della prestazione la Regione. Assume inoltre la contraddittorietà della motivazione, perchè affermato che “la legittimazione passiva che ci occupa sarebbe stata rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, .. nulla avrebbe impedito di riconoscere d’ufficio la legittimazione passiva della regione, pur in assenza di istanza di parte, dovendo, necessariamente, nell’escludere la legittimazione di una delle due parti in causa, riconoscere la legittimazione dell’altra”.

Prima dell’esame dei suesposti motivi, il Collegio deve riscontrare l’improcedibilità del ricorso – che è questione rilevabile di ufficio – in quanto la ricorrente, pur avendo specificato, nella parte iniziale del presente ricorso, che la sentenza impugnata era stata notificata al difensore costituito in data 3 settembre 2009, ha però depositato una copia autentica di essa, priva della relazione di notificazione.

In proposito, però, per la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile (Cass. Sez. Unite 16 aprile 2009 n. 9004, Cass. 11 maggio 2010 n. 11376). Si è infatti rilevato che l’adempimento dell’onere di deposito della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

Condividendo il Collegio il riferito principio di diritto, deve concludersi per l’improcedibilità del ricorso, e resta superata l’istanza dell’Avvocatura dello Stato di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte della questione attinente alla legittimazione passiva del Ministero della salute in ordine alla prestazione in discussione.

Nè, infine, a nulla rileva il tenore della relazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ., ove sono stati richiamati precedenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi qui sostenuta dalla ricorrente, poichè quella relazione è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in Camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio (Cass. 27 marzo 2009 n. 7433).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 20,00 (venti/00) per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, per ciascuna delle Amministrazioni intimate.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA