Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2310 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2310 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 7073-2015 proposto da:
COSTA MICHELE e COSTA ELIO, elettivamente domiciliatI in
ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentati e difesI dagli avvocati GIOVANNI GRANDE e
ROSALIA GRANDE;
– ricorrenti contro
UNICREDIT S.P.A., quale incorporante per atto di fusione del
BANCO DI SICILIA S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO
MIRABELLO n.18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO
QUINTARELLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/01/2018

avverso la sentenza n. 12828/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 06/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Ric. 2015 n. 07073 sez. M3 – ud. 13-07-2017
-2-

R.g.n. 7073-15 (c.c. 13.7.2017)

Rilevato che:

1. Michele ed Elio Costa hanno proposto ricorso contro il Banco di
Sicilia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.), per la revocazione ai sensi
dell’art. 391-bis cod. proc. civ., della sentenza della Corte di Cassazione
n. 18028 del 6 giugno 2014, resa all’esito del giudizio di cassazione
contrassegnato dal n. r.g. 145092 del 2008 e con cui detto ricorso è

2.

La controversia oggetto del ricorso era insorta nel 2003,

allorquando i Costa convennero dinanzi al Tribunale di Caltanissetta la
Banca di Roma s.p.a. e – sulla premessa di avere acquistato da un
dipendente della banca, Camillo Gaetano, tre titoli obbligazionari del
valore complessivo nominale di 165 milioni di lire, i quali in realtà al
momento del trasferimento erano stati già rimborsati dalla società che li
aveva emessi, e non avevano dunque alcun valore, per il che il Camillo
era stato condannato in sede penale – chiesero la condanna della banca
al risarcimento del danno ad essi causato dal dipendente, ex art. 2049
c.c.
2. Il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda e, sull’appello
dei ricorrenti, la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte
d’appello di Caltanissetta con sentenza, che veniva impugnata con
ricorso per cassazione dai Costa.
Nella resistenza di Unicredit s.p.a. qualificandosi come incorporante
del Banco di Sicilia s.p.a. questa Corte rigettava il ricorso con la
sentenza impugnata per revocaione.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. in relazione all’art. 380-bis
c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata formulata dal : rel-atore
designato proposta di definizione del ricorso con dèclaratoria di
inammissibilità.
4. Non v’è stato deposito di memorie.
Considerato che:

Est. Cons.

le Frasca

stato dichiarato inammissibile.

R.g.n. 7073-15 (c.c. 13.7.2017)

1. In via preliminare si rileva che nessuna contestazione è stata
formulata dai ricorrenti sulla costituzione nella dedotta qualità di
Unicredit s.p.a., del resto costituitasi pure nel giudizio di cassazione
ordinario.
2. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore, nel
senso della inammissibilità del ricorso.
Queste le ragioni.
Mette conto di rilevare che la motivazione della sentenza

3.

impugnata per revocazione, dopo avere esaminato alcune questioni
preliminari che qui non interessano, risulta essersi così espressa
sull’unico motivo di ricorso ordinario:

«2.1. Con l’unico motivo di

ricorso i sigg.ri Elio e Michele Costa lamentano che la sentenza
impugnata sia incorsa nel vizio di nullità, ai sensi dell’art. 360, n. 4,
c.p.c.; ed in quello di difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c.. Espongono, al riguardo, di avere eccepito in primo grado, con la
memoria di replica, la nullità della procura alle liti conferita dalla banca
al proprio difensore. L’eccezione venne rigettata dal Tribunale, e la
Corte d’appello confermò tale decisione sul presupposto che l’eccezione
suddetta fosse stata tardivamente sollevata. Replicano tuttavia i
ricorrenti che la nullità della procura alle liti è sempre rilevabile anche
d’ufficio, sicché la relativa eccezione poteva essere da loro sollevata
senza preclusioni di sorta. 2.2. Il motivo è inammissibile, per difetto di
interesse ex art. 100 c.p.c.. La domanda attorea di risarcimento del
danno è stata infatti rigettata dalla Corte d’appello per difetto di prova
d’un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni del responsabile
(impiegato della banca convenuta) e il danno da questi causato agli _
odierni ricorrenti. Or bene, nel caso in cui la vittima d’un fatto illecito
invochi la responsabilità del datore di lavoro del danneggiante, ex art.
2049 c.c., è suo onere dimostrare l’esistenza del rapporto di
dipendenza, e che in tanto il reo ha potuto causare il danno, in quanto
ha profittato delle sue funzioni o mansioni lavorative (c.d. nesso di
“occasionalità necessaria”). L’esistenza di tale nesso deve essere
3
Est. Cons Raffaele Frasca

R.g.n. 7073-15 (c.c. 13.7.2017)

rilevata d’ufficio, e non può darsi per accertata sol perché il convenuto
resti contumace. Ne consegue che, anche se la Corte d’appello avesse
dichiarato nulla la procura alle liti conferita dalla Banca di Roma s.p.a. in
primo grado, i sigg.ri Costa non avrebbero evitato il rigetto dell’appello,
perché comunque il giudice di merito avrebbe rilevato il difetto di prova
del nesso di occasionalità necessaria e, con essa, l’inapplicabilità
dell’art. 2049 c.c.. Detto altrimenti, l’eventuale dichiarazione della

nullità della costituzione della Banca di Roma da parte della Corte
d’appello non sarebbe bastato di per sé all’accoglimento del gravame.
Non vi è, pertanto, interesse dei ricorrenti all’annullamento della
sentenza impugnata, perché una regressione del processo alla fase
d’appello non potrebbe condurre ad un diverso esito della lite.».

4. Nella sua illustrazione il ricorso per revocazione non indica
riassuntivamente con una intestazione il motivo di revocazione, ma
esordisce assumendo che «le ragioni che giustificano l’accoglimento
della proposta azione di revocazione sono da individuare […] sia per il
dedotto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., e sia in relazione alla
domanda di risarcimento del danno proposta contro il datore di lavoro,
posto che a giudizio della terza sezione, “… nel caso in cui la vittima
d’un fatto illecito invochi la responsabilità del datore di lavoro del
danneggiante, ex art. 2049 c.c., è suo onere dimostrare l’esistenza del
rapporto di dipendenza, e che in tanto il reo ha potuto causare il danno,
in quanto ha profittato delle sue funzioni o mansioni lavorative (c.d.
nesso di “occasionalità necessaria”). L’esistenza di tale nesso deve
essere rilevata d’ufficio, e non può darsi per accertata sol perché il
convenuto resti contumace. Ne consegue che, anche se la Corte
d’appello avesse dichiarato nulla la procura alle liti conferita dalla Banca
di Roma s.p.a. in primo grado, i sigg.ri Costa non avrebbero evitato il
rigetto dell’appello, perché comunque il giudice di merito avrebbe
rilevato il difetto di prova del nesso di occasionalità necessaria e, con
essa, l’inapplicabilità dell’art. 2049 c.c.. Detto altrimenti, l’eventuale
dichiarazione della nullità della costituzione della Banca di Roma da
4
Est. Con. Raffaele Frasca

R.g.n. 7073-15 (c.c. 13.7.2017)

parte della Corte d’appello non sarebbe bastato di per sé
all’accoglimento del gravame. Non vi è, pertanto, interesse dei ricorrenti
all’annullamento della sentenza impugnata, perché una regressione del
processo alla fase d’appello non potrebbe condurre ad una diversa
decisione” [così è scritto, anziché: “un diverso esito della litel».
4.1. Dopo avere così evocato la motivazione in cui si anniderebbe
l’errore revocatorio, si sostiene testualmente quanto segue:
<

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