Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2310 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 09/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ELEKTRO EBNER IGNAZ s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso l’avv. Paolo Pacifici, rappresentata e difesa dall’avv.

Michael Vescoli fax n. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore avv.

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Clodia

29, presso lo studio dell’avv. Barbara Piccini, rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Mellarini Bruno che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la ordinanza n. 3471/2014 della Corte i appello di Bolzano,

emessa il 29 settembre 2014 e depositata il 3 ottobre 2014, n. R.G.

1733/2014;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 20 ottobre 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

“Il Tribunale di Bolzano, con decreto del 3.10.2014, rigettava il ricorso in opposizione allo stato passivo proposto dalla Elektro Ebner Ignaz s.r.l. che aveva domandato il riconoscimento della prededuzione, ai sensi della L.Fall., art. 111, e art. 118 cod. appalti, comma 3, derivando il proprio credito da un contratto di subappalto stipulato dalla fallita in occasione di un appalto pubblico per il Comune di Cornedo.

Secondo la tesi del ricorrente, infatti, poichè in base all’art. 118 cod. appalti, comma 3, il pagamento della stazione appaltante in favore dell’appaltatore è sospeso fino all’avvenuto pagamento del corrispettivo in favore del subappaltatore, il riconoscimento della somma in capo a quest’ultimo attuerebbe un meccanismo satisfattivo nell’interesse di tutti i creditori, in quanto consentirebbe al fallimento di recuperare quanto dovuto dalla stazione appaltante. Da ciò deriverebbe il carattere prededucibile del credito vantato.

Il tribunale di Bolzano non condivideva tale impostazione, respingendo perciò l’opposizione, sostenendo che il credito del subappaltatore, sorto prima della dichiarazione di fallimento, non poteva considerarsi funzionale agli scopi della procedura, non trovando la propria causa generatrice nel fallimento bensì in un contratto non stipulato nè in vista del fallimento (come ad esempio l’incarico ad un professionista di presentare domanda di fallimento), nè in occasione della procedura concorsuale.

Avverso tale decreto la ditta Elektro Ebner Ignaz s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo con il quale lamenta la violazione ed errata applicazione della L.Fall., artt. 111 e 111 – bis, in combinato disposto con l’art. 118 ss., cod. appalti, comma 3, insistendo sulla necessità di riconoscere la collocazione in prededuzione in relazione al credito vantato.

La curatela fallimentare ha depositato controricorso.

Il motivo è fondato. Come già condivisibilmente statuito da questa Corte, in relazione ad un caso analogo, “ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L.Fall.,art. 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio. (Nella specie, è stato ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest’ultimo risulta sospeso, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore)’, cfr. Cass. n. 3402 del 2012 e, relativamente al principio di diritto, Cass. 5705 del 2013.

Il principio enunciato comporta la necessità di riconoscere al credito vantato dal ricorrente natura prededucibile.

Sussistono pertanto i presupposti per la discussione del ricorso in camera di consiglio e se il Collegio condividerà la presente relazione per l’accoglimento del ricorso”.

La Corte, condivide la relazione sopra riportata e, letta la memoria difensiva della ricorrente con la quale si chiede la rimessione del ricorso alla pubblica udienza e, in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto impugnato con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Bolzano al fine di accertare se sussiste il presupposto di fatto della sospensione del pagamento ex art. 118 codice appalti da parte della pubblica amministrazione appaltante;

ritiene che la richiesta subordinata debba essere accolta in conformità a quanto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. 6-1, ordinanza n. 3003 del 16 febbraio 2016) in relazione alla possibilità dell’ammissione in prededuzione del credito del subappaltatore solo se e in quanto essa comporti per la procedura concorsuale un sicuro vantaggio, come nel caso esaminato, in cui la pubblica amministrazione committente subordinava il pagamento al fallimento di una maggior somma alla quietanza del subappaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio ad altra sezione del Tribunale di Bolzano che, in diversa composizione, applicherà il principio di diritto affermato da Cass. civ. n. 3402/2012 e Cass. 3003/2016 secondo cui la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio, verificando in concreto l’effettiva sussistenza per la procedura concorsuale di un sicuro vantaggio derivante dall’ammissione in prededuzione del credito del subappaltatore e regolando, altresì, le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bolzano che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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