Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2310 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, (ud. 20/12/2021, dep. 26/01/2022), n.2310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25371-2015 proposto da:

VIASAT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO WEIGMANN,

PATRIZIA POLLIOTTO;

– ricorrente –

contro

FINMEK SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 259, presso lo studio

dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO ARATO, MARIO OLIVIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1796/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Viasat S.p.A. conveniva in giudizio FINMEK S.p.A. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova per il pagamento di Euro 3.812.866,00 eccependo in compensazione e domandando in via riconvenzionale il pagamento delle somme dovute per i danni subiti in conseguenza di vizi nella fornitura di alcuni prodotti.

2. Si costituiva in giudizio la controparte chiedendo il rigetto dell’opposizione proposta e la condanna al risarcimento del danno subito.

3. La causa veniva interrotta in seguito all’ammissione di FINMEK s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria, e poi veniva riassunta presso il Tribunale di Padova che condannava Viasat a pagare a FINMEK la somma richiesta, dichiarando l’improcedibilità della domanda proposta in via riconvenzionale verso il fallimento.

3. Viasat s.p.a. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d’Appello dichiarava l’improcedibilità dell’appello.

In particolare, il giudice del gravame rilevava che, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Padova in materia di opposizione allo stato passivo, era stata accertata l’inesistenza del credito vantato da Viasat nei confronti di FINMEK oggetto dell’eccezione di compensazione e della domanda riconvenzionale.

La domanda proposta in sede di opposizione allo stato passivo concerneva la totalità delle somme dovute di cui si chiedeva l’accertamento con la conseguenza che nessun’altro accertamento sul punto era consentito.

Poiché l’accertamento del credito da opporre in compensazione a titolo di conguaglio nell’ambito dello stesso rapporto costituiva l’unico motivo di opposizione proposto fin dal primo grado, non essendo mai stata in contestazione la fornitura posta da FINMEK, non vi era alcuna ragione per continuare il giudizio che doveva essere dichiarato improcedibile.

5. Avverso la suddetta sentenza Viasat S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.

6. FINMEK S.p.A. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

7. Fissato all’udienza pubblica del 20 dicembre 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, e dal D.L. n. 105 del 2021, art. 7 convertito nella L. n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

8. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

9. La ricorrente per mezzo del difensore munito di procura speciale in data 9 dicembre 2021 ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte.

10. I difensori della controricorrente, hanno depositato in pari data atto di accettazione alla rinuncia con compensazione delle spese di lite.

11. L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390 c.p.c., comma 2, al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

12. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese come da richiesta delle parti.

13. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 20 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA