Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2310 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2310 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 25065-2012 proposto da:
ACCADILAST SRL 03077940249, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA
56, presso lo studio dell’avvocato ABETI RICCARDO, rappresentata
e difesa dagli avvocati BUSNARDO VALENTINO, GIOVANNI
GRECO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO NOBILTEC SRL, in persona del curatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,
presso lo studio dell’avvocato

ucco-rn

SABINA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PADOVAN
GIUSEPPE giusta procura speciale a marg-ne del controricorso;
– controricorrente

Data pubblicazione: 03/02/2014

avverso il decreto del N. R.G. 550/2012 TRIBUNALE di BASSANO
DEL GRAPPA del 21/09/2012, depositato il 26/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Ciccotti Sabrina difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 25065 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 25065/12 proposto dalla
Accadgast srl nei confronti del Fallimento Nobiltec srl il

relazione che segue.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, rilevato .•
he la Accada srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla
base di un motivo avverso il decreto del Tribunale di Bassano
del Grappa, depositato il 26.9.12, con cui veniva rigettata
l’opposizione allo stato passivo del fallimento Nobiltec srl ;
che il fallimento ha resistito con controricorso.

Osserva.
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce che
erroneamente era stata esclusa dallo stato passivo la propria
istanza di rivendica di 17 stampi in quanto era stato ritenuto
che l’allegato A al contratto di comodato, da cui risultava la
proprietà in capo ad essa ricorrente degli stampi, non aveva
efficacia di scrittura privata in quanto privo di sottoscrizione.

consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380 bis cpc, la

Sostiene la ricorrente che, poiché il contratto di comodato cui
l’allegato in questione era annesso era sottoscritto dalle parti,
la medesima sottoscrizione doveva ritenersi estensibile anche

fatta tramite proposizione di querela di falso.
Il ricorso appare inammissibile.
Il decreto impugnato è basato invero su due distintelrationes
decidendi
La prima è che ,non essendo l’allegato A sottoscritto, lo stesso
non può considerarsi una scrittura privata e quindi non può
costituire prova del detto trasferimento.
La seconda è che, comunque, sia il contratto di comodato che
l’allegato A sono privi di data certa e quindi non sono
opponibili al fallimento.
Tale seconda ratio dedicendi , idonea di per sé a sostenere la
decisione, non risulta oggetto d’impugnazione onde il ricorso
non appare scrutinabile in questa sede di legittimità.
Il motivo sarebbe comunque inammissibile sotto altri profili.

all’allegato e che, comunque, la contestazione doveva essere

In primo luogo non si pone nel caso di specie un problema di
querela di falso relativamente alla sottoscrizione, poiché non è
contestato che la sottoscrizione del contratto di comodato sia

detta sottoscrizione possa riferirsi anche all’allegato che ne è
privo.
E’ evidente che non possa proporsi una querela di falso nei
confronti di un documento non sottoscritto.
Il motivo è dunque sotto tale aspetto del tutto inconferente.
Il motivo è poi inammissibile laddove non censura la ratio
decidendi relativa alla non riferibilità della sottoscrizione del
contratto anche all’allegato.
Il tribunale ha infatti rilevato sul punto che la sottoscrizione
non risultava vergata sull’ultimo foglio del documento e che
inoltre il contenuto dell’allegato A presentava evidenti
incongruenze rispetto al contenuto del contralto di comodato. A
tale proposito ha rilevato che “nel contratto la comodante si
dichiarava proprietaria tout court del beni mobili descritti
nell’allegato A, laddove alcuni degli stampi vi venivano indicati

stata apposta dall’imprenditore fallito; si discute invece se

in proprietà delta Leasing Locafit e in comproprietà con il
comodatario. Appare inoltre incongruo in riferimento agli
asseriti stampi in comproprietà (Nobiltec/Accadiplast)

comodante perentoriamente stabilito nel contratto di
comodato”.
Tale ratio decidendi non risulta specifìcatamente censurata dal
motivo che lamenta, invece , il mancato accertamento della
complementarietà logica e grafica del contratto e dell ‘allegato
sulla base di ulteriori e diverse circostanze che non risultano
dal provvedimento impugnato e che prospettano una diversa
interpretazione delle risultanze istruttorie non proponibile in
questa sede di legittimità.
Il ricorso può in conclusione essere trattato in camera di
consiglio ricorrendo i requisiti di cui all ‘art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 18.08.2013

l ‘obbligo di restituzione da parte del comodatario al

Il Cons. relatore”

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse

pertanto il ricorso va

dichiarato inammissibile con condanna ded&

ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da
dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
(4)
delle spese di giudizio liquidate in euro 5000,00 oltre euro 100,00 per
esborsi ed oltre accessori di legge. (i) IN FA V° CIC. 15″*” C°1jr a””414 C”

tax

conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che

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