Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2310 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 02/02/2021), n.2310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34864-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESCIA n. 29,

presso lo studio dell’avvocato ZACHEO FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARACUTA FERNANDO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositate il

16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001 M.G. invocava il riconoscimento dell’indennizzo previsto per l’irragionevole durata del processo, in relazione ad un procedimento di esecuzione immobiliare già pendente innanzi il Tribunale di Lecce e protrattosi dal 2.8.2004, data del pignoramento, sino al 29.5.2016, quando è divenuto esecutivo per mancata impugnazione il provvedimento ex art. 512 c.p.c. emesso dal G.E. in data 9.5.2016.

Con decreto del 26.10.2017 il consigliere delegato rigettava il ricorso, poichè il ricorrente non aveva preso parte al giudizio presupposto.

Interponeva opposizione il M. e la Corte di Appello di Lecce, con il decreto impugnato, rigettava la domanda condannando l’opponente alle spese.

Ricorre per la cassazione di detta decisione M.G. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, spiegando a sua volta ricorso incidentale articolato in due motivi.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il M. non era parte del giudizio esecutivo presupposto. Ad avviso del ricorrente egli, in quanto fideiussore del debitore principale esecutato, avrebbe dovuto essere considerato parte del giudizio esecutivo, al quale tuttavia aveva deciso di non prender parte per una precisa scelta difensiva.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte pugliese avrebbe erroneamente ritenuto che la scelta del M. di non prender parte al procedimento presupposto era dipesa dal suo disinteresse allo contrario, secondo il ricorrente tale decisione motivata da una precisa scelta difensiva.

Le due censure, che meritano di essere congiuntamente, sono inammissibili. Va infatti ribadito il

principio secondo cui “Il diritto alla trattazione delle cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, specificamente richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, solo con riferimento alle cause “proprie” e, quindi, esclusivamente in favore delle “parti” del processo – sia esso di cognizione o di esecuzione – nel cui ambito si assume avvenuta la violazione, e non anche di soggetti che siano ad esso rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7141 del 29/03/2006, Rv. 589512; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15250 del 12/07/2011, Rv. 618908; ma cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16440 del 18/07/2006, Rv.594342, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11761 del 14/05/2010, Rv.613005 e Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 7024 del 08/05/2012, Rv. 622381).

Nel caso di specie, la decisione impugnata dà atto che la procedura esecutiva alla quale si riferiva la domanda di equo indennizzo era stata intrapresa dal Banco di Napoli Spa nei confronti di G.D., parte mutuataria e datrice di ipoteca, e che il M.G. era intervenuto soltanto nella veste di fideiussore (fatto, questo, peraltro confermato anche dal ricorso del M.). Il fideiussore non è parte necessaria del processo esecutivo immobiliare intrapreso dal creditore contro il debitore principale, nel quale può, al massimo, intervenire. Nel caso di specie, il M. ha ritenuto consapevolmente -lui stesso, nel ricorso, parla di precisa scelta difensiva- di non prender parte ad esso, e dunque non ha subito alcun pregiudizio per effetto della protrazione della durata del giudizio di cui si discute.

L’inammissibilità del ricorso principale implica l’assorbimento del ricorso incidentale.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA