Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 231 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.09/01/2017),  n. 231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7913/2013 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO

348 SC D, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RUSSO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO FALLARINO, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/47/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 25/05/2012 e depositata il

27/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Il 27 settembre 2012 la Commissione Regionale della Campania – in riforma della decisione di primo grado – rigettava la richiesta di P.M., rappresentante di commercio, volta ad ottenere il rimborso IRAP versata in relazione agli anni 1998/2004, per un totale di Euro 9.034,79.

Nella decisione impugnata, la CTR ha considerato il rilevante importo di beni strumentali per gli anni 1998 (Lire 25.975.000) e 1999 (Lire 44.580.000), rimasto invariato negli anni successivi, ritenendo che l’eccedenza del minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale fosse sicuro sintomo di un’organizzazione autonoma, tanto più che l’onere della prova contraria – diversamente dall’opinione dei primi giudici – sarebbe dovuto gravare sul contribuente.

Ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandosi a due motivi.

Con la prima censura, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. C, L. n. 204 del 1985, art. 1 e degli artt. 2195 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume che l’orientamento seguito dalla CTR (ed espresso nella sentenza 30 marzo 2007 n. 7899 di questa Corte) sarebbe stato superato da altre e più recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità, con riguardo all’attività di lavoro autonomo del rappresentante di commercio. All’uopo, il P. avrebbe dimostrato di svolgere il suo lavoro senza l’ausilio di personale dipendente, con beni strumentali di valore non elevato e qualitativamente di minimo rilievo, senza che controparte fornisse elementi certi a sostegno della propria tesi.

Con la seconda censura, il contribuente denuncia difetto di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, anche con riguardo all’erroneo riferimento ai valori in curo anzichè in Lire, per gli anni 1998 e 1999.

Ha proposto tempestivo controricorso l’Agenzia intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il primo motivo è fondato.

Il consolidato orientamento di questa Corte – successivo alla sentenza S.U. n. 12108 del 26/05/2009 – è nel senso che “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio di attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Sez. 5, n. 13095 del 25/07/2012; conf. Sez. 5, n. 2589 del 05/02/2014). Il suddetto indirizzo è stato recentemente ribadito da Sez. U., n. 9451 del 10/05/2016. In altri termini, è comunque richiesto un accertamento, da parte del giudice, circa la sussistenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o dell’utilizzo del lavoro altrui.

Nella specie, la CTR si è limitata alla mera enunciazione dell’esistenza di beni strumentali, senza spiegare quali fossero (anche per poterne cogliere l’eccedenza). L’esistenza di beni in sè non può determinare l’assoggettamento all’IRAP ed, in questo senso, la doglianza deve essere accolta.

La seconda censura va respinta.

All’uopo, basterà rilevare che la CTR ha sufficientemente motivato la sua decisione, attraverso il richiamo all’orientamento della Suprema Corte ed all’entità dei beni strumentali, mentre l’accenno agli euro invece che alle Lire è frutto di un evidente lapsus calami e non ha inciso sulla sostanza del convincimento della CTR.

PQM

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA