Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 231 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 231 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

SENTENZA

sul ricorso 28024-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GIULLORI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SAVOIA N. 37 STUDIO TRIBUTARIO DEIURE, presso lo
studio dell’avvocato ORAZI FABRIZIO, che lo
rappresenta e difende con procura notarile del Not.
Dr. DOMENICO ANTONIO ZOTTA in POTENZA rep. n. 49614

Data pubblicazione: 09/01/2014

del 05/12/2007;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 149/2006 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA data deposito della sentenza illegibile;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Presidente e Relatore

udito per il controricorrente l’Avvocato ORAZI che si
riporta al contenuto della memoria e del
controricorso e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del 2 ° motivo di ricorso.

Dott. AURELIO CAPPABIANCA;

R.G. 28.024/07

Svolgimento del processo
Il contribuente propose ricorsi avverso avviso di
accertamento irpef ed ilor per l’anno 1994, con il
quale l’Agenzia aveva, ai sensi dell’art. 39 comma l
lett. d, d.p.r. 600/1973, rettificato, in 1.

193.160.000, il reddito dichiarato dal contribuente,
in 1. 11.603.000, in relazione ad attività di commercio
al dettaglio di confezioni per adulti.
A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva
il

difetto

di motivazione dell’avviso impugnato e

sosteneva che l’Agenzia aveva, con accertamento
induttivo, illegittimamente proceduto alla applicazione
di una percentuale di ricarico non ponderata.
Nel contraddittorio delle parti, la commissione
provinciale accolse il ricorso, con decisione
confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla
commissione regionale.
I giudici di appello rilevarono, fondamentalmente
l’illegittimità del l’accertamento induttivo, in quanto
realizzato con applicazione di percentuale di ricarico
non ponderata nonostante la considerevole disomogeneità
degli articoli oggetto del commercio del contribuente.
Avverso tale sentenza,

l’Agenzia ha proposto

riscorso per cassazione in quattro motivi, alcuni dei
1

kc.-

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quali articolati in plurimi profili.
Il contribuente ha resistito con controricorso ed
illustrato le proprie ragioni anche con memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia
“violazione dell’art. 21, comma 1 d.lgs.

546/1992: nullità del giudizio relazione all’art. 360,
n. 4 c.p.c.”

censura la sentenza impugnata per non

aver rilevato la nullità dell’intero giudizio per
tardività

del

ricorso,

in quanto proposto,

il

23.2.2001, in violazione del termine di sessanta giorni
dalla notifica dell’atto impugnato (intervenuta il
29.9.2000),

sancito dall’art.

21,

comma 1,

d.lgs.

546/1992.
La doglianza è infondata, posto che risulta
incontestatamente documentato in atti che il 27.11.2000
il contribuente avanzò rituale istanza di accertamento
con adesione, che, sospendendo il termine
d’impugnazione del ricorso ex art. 6 del d.lgs.
218/1997, ha comportato la tempestività del ricorso
successivamente proposto il 23.2.2001.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia
deducendo “omessa o comunque insufficiente motivazione
(in relazione all’art.

360, n. 5 c.p.c)” – censura la
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deducendo

R.G. 28.024/07

sentenza impugnata per non aver minimamente precisato
in cosa consistesse l’assunta varietà e non omogeneità
delle merci (“vastità degli articoli trattati”) anche
a fronte della precisazione resa dall’Ufficio che non
si trattava di attività “finalizzata alla grande

“scambio di prodotti specifici”:solo e unicamente capi
di vestiario.
Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia
deducendo

“violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa

pronuncia – violazione dell’art. 39, comma 1 lett. d,
d.p.r. 600/73 e dell’art. 62 sexies, comma 3, d.l.
331/93, conv. in 1. 427/93, e falsa applicazione
dell’art. 54 d.p.r.

633/72

360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”
quesiti: a)

(in relazione all’art.
pone i seguenti

“dica la S.C. se la percentuale di ricarico

possa essere ricostruita in base a medie aritmetiche
semplici”; b)

“dica la S.C. se, al fini di cui all’art

62 sexies, 3 c., d.l. 331/93, a stabilire la presenza
di un grave divario tra ricavi accertati e attendibili
(tali quelli risultanti in altro anno vicino, in
assenza di specifiche cause di differenziazione) sia
sufficiente l’acclarata esistenza, nell’anno
dell’accertamento, di ricarichi sulle singole merci
3

distribuzione”, bensì di attività dedicata allo

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diversi ma comunque in media largamente superiori
(nella specie, circa quadrupli) rispetto a quello
dichiarato nell’anno in esame, e ciò indipendentemente
dalla correttezza o meno dell’elaborazione (per
misurare il quantum del maggior reddito accertato) di

aritmetica semplice di

tutti

i diversi ricarichi

rilevati; e inoltre se possa essere sufficiente allo
stesso fine la presenza di un dipendente dell’impresa,
la cui retribuzione non risulti adeguatamente
remunerata dagli utili di gestione in quanto più che
doppia dell’utile dichiarato”; c) “dica la S.C. se
assolva al proprio obbligo di pronuncia il Giudice
tributario che, in presenza del presupposti
dell’accertamento ex art 62 sexies, 3 coma, d.1.. n.
331/93, annulli senl’altro l’atto impositivo ritenendo
non corretto il calcolo della percentuale di ricarico
accertata, anziché rettificare tale calcolo e
determinare l’imposta dovuta”.
Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia
deducendo

“violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa

pronuncia – Violazione dell’art. 2697 c.c. – Omessa, o
comunque insufficiente e contraddittoria

motivazione

(in relazione ali’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c)” – pone
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una percentuale di ricarico costituita dalla media

R.G. 28.024/07
i seguenti quesiti: a)

“dica la S.C. se assolva

all’obbligo di pronunciare sulle censure d’appello il
Giudice che ne disattenda in sostanza il significato
senza esaminarle espressamente né argomentare su di
esse (nella specie, dando per scontata l’illegittimità

del fatto che l’Ufficio non avesse riconosciuto gli
sconti rivendicati dalla parte e nella misura da lei
affermata, ignorando la censura di omessa prova di
quegli sconti)”;

b)

“dica la S.C. se, al fini

dell’eventuale riduzione del reddito accertato, la
presenza e l’ammontare di sconti dovessero essere
specificamente provati dal contribuente”.
Il secondo motivo di ricorso, è ammissibile. La
doglianza risulta, infatti, dotata d’idoneo momento di
sintesi, evidenziato (in neretto) nell’ambito della
relativa esposizione, ed adeguata sul piano
dell’autosufficienza del ricorso,
ancorché

sintetica,

indicazione

fornendo precisa
della

deduzioni

dell’Agenzia ricorrente (allora appellante)
asseritamente trascurate dalla motivazione. Non è
d’altro canto, riscontrabile incompatibilità tra la
censura di omessa e quella di insufficiente motivazione
Il motivo è, peraltro, fondato.
Invero,

la

decisione

impugnata

muove

dal

5

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presupposto dell’estrema varietà e disomogeneità delle
merci oggetto del commercio del ricorrente, facendone
derivare l’illegittimità dell’accertamento in quanto
realizzato con applicazione di percentuale di ricarico
ricostruita con media semplice anziché con media

Il dato presupposto, costituito dall’eterogeneità
delle merci commerciate dal contribuente è, tuttavia,
assunto in termini di assoluta apoditticità, senza la
benché minima indicazione delle diverse tipologie delle
merci stesse e senza la benché minima giustificazione
dell’assunta riferibilità alle stesse
l’Agenzia
categoria

che, pure,

aveva puntualizzato riferirsi all’unica
dell’abbigliamento

– di percentuali di

ricorico diverse.
Alla stregua delle considerazioni che precedono,
s’impone il rigetto del primo motivo di ricorso e
l’accoglimento del secondo ricorso; le ulteriori
doglianze restano assorbite.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con
rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle
spese del presente giudizio, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Basilicata.
P.Q.M.
6

ponderata.

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R.G. 28.024/07

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa, anche per la
regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale
della Basilicata.

novembre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14

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