Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 231 del 05/01/2022

Cassazione civile sez. III, 05/01/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 05/01/2022), n.231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35356/2019 proposto da:

R.X.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Licia Giovanna Gianfaldone;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro p.t. elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato da cui è difeso per legge;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.X.M., proveniente dalla (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(e) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Ha dichiarato di appartenere dal 2007 al movimento religioso della (OMISSIS) religione che si diffonde e si pratica in clandestinità nelle case private o in luoghi segreti in quanto in (OMISSIS) ogni forma di religione è vietata perché considerata ostile al regime comunista cinese. Nel luglio 2015 partiva per l’Italia a causa delle persecuzioni da parte del governo nei loro confronti.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento R.X.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Milano che con decreto n. 7845 del 3 Ottobre 2019, rigettò il reclamo.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da R.X.M. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente senza previa fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti finalizzata a rendere l’interrogatorio libero del ricorrente nonostante la mancanza della video registrazione delle dichiarazioni rese davanti alla commissione dell’introduzione di elementi di fatto che non erano stati dedotti davanti alla competente commissione territoriale.

5. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In tema di protezione internazionale, allorché il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. 32029/2018 Cass. 10840/2020).

Nel giudizio innanzi al Tribunale, conseguente alla decisione di rigetto della Commissione Territoriale, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso.

Nel caso di specie come si evince dallo stesso ricorso a pag. 6 il giudice ha fissato l’udienza di comparizione delle parti.

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma bis del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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