Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23099 del 03/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.03/10/2017),  n. 23099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14118-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 818/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di L.S.F., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per l’omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello inviato per posta raccomandata, altresì considerando la tardività dell’appello proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza gravata.

La parte intimata non ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto considerando che il termine di 30 giorni per detto deposito decorresse dalla data di spedizione del ricorso in una fattispecie nella quale la notifica era avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, sicchè non occorreva depositare la copia dell’atto di appello.

Prospetta, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 149,155 e 326 c.p.c., deducendo che la ctr aveva considerato la tardività dell’appello non considerando che l’impugnazione, proposta avverso la sentenza notificata dal contribuente il 10.10.2012, era stata proposta con atto notificato il 15.11.2012 e dunque entro il termine di 60 giorni.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Nella stessa occasione si è poi evocata, ai fini della verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione, la rilevanza assunta dalla c.d. prova di resistenza, specificando che …”Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto sopra menzionati, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta rilevava il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione, senza nemmeno ponderare gli effetti dell’avviso di ricevimento se dotato dei requisiti indicati dalle S.U..

Peraltro, giova evidenziare che la costituzione in giudizio della parte appellante avvenuta l’11.12.2012 con il deposito della cartolina di ricevimento nella quale era attestata la data di ricezione del plico – avvenuta in data 20.11.2012- era senz’altro tempestiva, come parimenti tempestivo deve ritenersi l’appello proposto anche considerando l’epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado, resa in data 11.9.2012 e notificata il 10.10.2012, risultando pertanto rispettato il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.. Ciò che conclama l’esito positivo della c.d. prova di resistenza nel caso in esame.

Anche la seconda doglianza è manifestamente fondata, avendo la CTR erroneamente considerato, quale decorrenza del termine breve di impugnazione, la data di deposito della sentenza e non quella di notifica della pronunzia ad opera della parte contribuente, violando l’art. 326 c.p.c..

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso va cassata con rinvio alla C.T.R. Sicilia, in diversa composizione.

PQM

 

Accoglie i due motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Sicilia, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA