Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23098 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/10/2020), n.23098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 818-2015 proposto da:

SOCOGES SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSERPE TINELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE LORENZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempere,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1809/2014 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

15/01/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata da Socoges s.r.l. per l’anno di imposta 2008, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, vennero recuperati a tassazione con cartella di pagamento per carenti versamenti IVA, complessivi Euro 84.984,75, oltre interessi e sanzioni. Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Bari lo respinse con sentenza n. 13/17/13; la C.T.R. della Puglia, con decisione del 16.9.2014, rigettò l’appello della società, confermando l’impugnata sentenza. Osservò, in particolare, il giudice d’appello che – in relazione alla connessione con il procedimento concernente avviso di accertamento n. (OMISSIS), pendente in sede di legittimità (ricorso iscritto al N. 25616/2012, deciso in pari data) – del tutto correttamente l’Ufficio, a fronte di un credito IVA complessivo di Euro 381.887,00 dichiarato dalla società per l’anno 2004, aveva rilevato l’indebito utilizzo del credito d’imposta della L. n. 388 del 2000, ex art. 8 per l’importo di Euro 296.902,00 (procedendo al relativo recupero con il detto avviso di accertamento), del pari disconoscendo la differenza di Euro 84.985,00, perchè non spettante, il che sarebbe stato accertato dalla C.T.R. nel detto giudizio, con sentenza del 21.3.2012. Conseguentemente, l’operato della società – che dapprima aveva chiesto a rimborso l’importo di Euro 84.985,00 e, in seguito, vi aveva rinunciato con la dichiarazione per il 2008, procedendo tout court alla compensazione – era illegittimo, perchè tendente a far rivivere un credito inesistente, e perchè comunque tardivo, trattandosi di credito del 2004.

Socoges s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente evidenzia che costituisce oggetto del presente giudizio il verificare se il credito IVA di Euro 84.985,00 chiesto a rimborso nella dichiarazione 2004 (e poi utilizzato in compensazione nel 2008 a seguito della rinuncia al rimborso) sia stato effettivamente disconosciuto dall’Agenzia, con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (oggetto invece di altra vicenda processuale, culminata nella proposizione del ricorso per cassazione iscritto al N. 25616/2012 R.G., deciso in pari data). La C.T.R. – prosegue la ricorrente – ha ritenuto che detto avviso concernesse l’intero credito IVA di Euro 381.887,00 esposto per l’anno 2004 in dichiarazione, e non già il solo importo di Euro 296.902,16, versato in acconto mediante compensazione del credito d’imposta della L. n. 388 del 2000, ex art. 8. Così facendo, secondo la società, è stata violata la disposizione in rubrica, perchè il presupposto del superiore accertamento è rimasto indimostrato e privo di qualsiasi riscontro.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) Le doglianze di cui al motivo precedente vengono riproposte anche sotto il profilo dell’omesso esame dell’avviso di accertamento in discorso, avuto riguardo al credito IVA di Euro 84.985,00, giacchè esso, non era stato disconosciuto dall’Ufficio (nonostante nell’avviso stesso si desse atto che il suo rimborso era stato “bloccato”).

1.3 – Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 In particolare, la società evidenzia che l’Ufficio non poteva emettere la cartella di pagamento impugnata sulla scorta del mero controllo automatizzato della dichiarazione, giacchè con il più volte richiamato avviso di accertamento nulla era stato rilevato riguardo al credito IVA di Euro 84.985,00. Pertanto, l’Ufficio avrebbe dovuto emettere anche per tale posta un apposito avviso di accertamento.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La ricorrente si duole dell’affermazione della C.T.R. secondo cui la variazione della richiesta di rimborso del credito in discorso, mediante utilizzo in compensazione, è da considerare tardiva, escludendo anche la emendabilità della dichiarazione, non potendo “ritornare in vita” un credito non concesso dall’A.F., il che si pone in spregio della normativa in rubrica.

2.1 – Il terzo motivo, da esaminarsi per primo per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, è fondato.

Come si evince ampiamente dal testo dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), integralmente riportato in ricorso (pp. 28-30) e oggetto di altra vicenda processuale (definita in pari data da questa Corte), in relazione all’anno 2004 l’Ufficio contestò a Socoges I’escamotage da essa utilizzato per non incorrere in decadenza circa il credito IVA derivante dai benefici fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, cui la società era stata ammessa. Pertanto, venne disconosciuto il versamento dell’importo di Euro 296.902,16, effettuato dalla società mediante compensazione con detto credito d’imposta, a titolo di acconto IVA, in realtà non dovuto. Null’altro risulta sulla differenza del credito IVA complessivamente esposto nella dichiarazione dell’anno 2004, pari ad Euro 84.985,00, chiesto dapprima a rimborso e successivamente utilizzato in compensazione nel 2008, se non un laconico riferimento alla circostanza che il chiesto rimborso era “stato bloccato da parte di questo Ufficio”.

Nella sostanza, con l’avviso in questione, il potere autoritativo tendente al recupero fiscale è stato esercitato esclusivamente in relazione all’indebito utilizzo del credito d’imposta ex lege n. 388/2000, mentre nulla risulta riguardo al credito IVA per cui è processo: il riferimento alla circostanza che il rimborso era stato “bloccato”, dunque, non può che esprimere il rinvio ad una situazione fattuale, circa l’atteggiamento prudenziale assunto dall’Ufficio al riguardo, lasciandosi intendere evidentemente la pendenza di una attività procedimentale in itinere, onde poi giungere all’emissione del conseguente e pertinente provvedimento. Null’altro.

Pertanto, ha senz’altro errato la C.T.R. nel ritenere che la cartella impugnata trovasse copertura nel ripetuto avviso di accertamento, giacchè la questione del credito IVA di Euro 84.985,00 è rimasta in quella sede sullo sfondo, sul piano fenomenico, ma del tutto avulsa dal contenuto “volitivo” espresso nel detto provvedimento dell’Amministrazione. Conseguentemente, ha errato la C.T.R. nel non considerare che la ripresa fiscale per cui è processo non può sorreggersi sul mero controllo automatizzato di cui alla normativa in rubrica, noto essendo che “In tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, la procedura automatizzata non consente verifiche e valutazioni giuridiche, trattandosi di modalità che muove dai dati forniti dallo stesso contribuente, sui quali l’Amministrazione finanziaria può solo procedere a correzione di errori materiali o di calcolo, ovvero a riduzione, entro i limiti di legge, di detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore” (Cass. n. 7960/2019); e ancora: “In tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l’interpretazione di una disposizione normativa” (Cass. n. 30791/2018).

Ne deriva che la sentenza impugnata ha falsamente applicato al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, giacchè nella specie l’azione di recupero fiscale per cui è processo avrebbe dovuto essere avviata mediante avviso di accertamento, e non direttamente con la cartella di pagamento.

3.1 – In definitiva, il terzo motivo è accolto, restando assorbiti i restanti. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può dunque essere decisa, nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente, stante l’illegittimità della cartella, che va conseguentemente annullata.

Le spese di lite del giudizio di merito possono integralmente compensarsi, sussistendo giusti motivi, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione e, decidendo nel merito, annulla la cartella impugnata. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfetarie in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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