Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23098 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23789/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ITACA 37 SRL IN FALLIMENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 69/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 14.4.08, depositata il 04/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 145/62/2006 della CTP di Roma che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente “Itaca 37 srl” (poi fallita) ed aveva cosi ridotto da L. 307.500.000 a L. 104.000.000 l’importo complessivo asseritamente non fatturato determinato con l’avviso di rettifica parziale IVA relativa all’anno d’imposta 1996.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo sul presupposto che l’appellata società non risultava costituita – che la notifica dell’appello non era stata neanche tentata presso i difensori costituiti ed aventi domicilio in Latina, mentre risultava indirizzata alla società fallita nella sua sede legale ed in persona del curatore fallimentare (oltre che nella sede ante fallimento della società ed in persona dell’amministratore), notifica che non aveva avuto esito perchè sia il curatore fallimentare che la società erano risultati sconosciuti. Tutto ciò, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, che prevede che la notifica possa essere effettuata presso la segreteria della Commissione Tributaria (come poi era stato fatto da parte dell’Agenzia, senza che peraltro risultasse dalla relata di notifica il notificatore e il funzionario ricevente) “soltanto e non risulta l’elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza o della sede del soggetto destinatario dell’atto).

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La società intimata (in persona del curatore fallimentare Dott. M.M.) non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, con il motivo di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, del R.D. n. 267 del 1942, art. 43 e dell’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), la parte ricorrente si limita ad evidenziare di avere preliminarmente tentato la notifica nella sede della società post fallimento e nella stessa residenza del curatore, ma omette di affrontare il nucleo logico della decisione impugnata, e cioè il fatto che – a mente del richiamato art. 17 – la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso uno dei tre luoghi identificati dalla norma del predetto articolo, nell’ordine dallo stesso fissato: e perciò in primo luogo nel domicilio eletto ai fini della causa, quale risultante dal ricorso di primo grado, presso i difensori, in Latina.

Per indirizzo costante di questa Corte, infatti, le ragioni di impugnazione, per risultare idonee a contrastare le ragioni della decisione, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’impugnante, le quali risultino dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007).

Ed è appena il caso di sottolineare che, se ciò non avviene, la censura deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificità.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non può essere condiviso, non potendosi con detta memoria ovviare alle ragioni esposte nella relazione per cui i motivi di impugnazione devono essere considerati carenti del requisito di specificità e riferibilità alla ratio della decisione impugnata;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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