Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23097 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/10/2020), n.23097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9226-2’13 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VAIM COSTRUZIONI SRL elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

NICOLA LA TOLENTINO, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DE

TILLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

I.G.;

– intimato –

avverso la sentenza 501/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 03/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di Salerno, a seguito di accesso presso la sede della Vaim Costruzioni s.r.l., emise un avviso di accertamento per l’anno 2005 – notificato a mezzo del servizio postale in data 28.1-1.2.2010 – per la ripresa a tassazione di maggiori

ricavi per Euro 378.128,49, rideterminando maggiore IRES, IVA e IRAP, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d). Successivamente, in data 1.4.2010, l’Ufficio provvide ad una ulteriore notifica dell’atto tramite messo notificatore speciale, apponendo sul frontespizio la dicitura “il presente atto annulla e sostituisce quello notificato in data 1/2/2010”. Sempre in data 1.4.2010, la società notificò il ricorso avverso il primo avviso notificatole due mesi prima; altrettanto fece, in data 25.5.2010, in relazione al secondo avviso. Nonostante la richiesta di riunione formulata dall’Ufficio, costituitosi in entrambi i giudizi, la C.T.P. di Salerno li definì con due autonome sentenze: con la prima, del 22.10.2010, in parziale accoglimento del primo ricorso, rideterminò i maggiori ricavi in Euro 223.000,00, mandando all’Ufficio per la rideterminazione delle imposte dovute; con la seconda, del 11.5.2011, dichiarò il non luogo a provvedere sul secondo ricorso, essendo già intervenuta, sul medesimo atto impositivo, la detta pronuncia di merito. La società propose distinti appelli avverso entrambe le sentenze e la C.T.R. della Campania, previa riunione degli stessi, con sentenza del 3.10.2012, li accolse entrambi, riformando le decisioni di primo grado. In particolare, il giudice d’appello – dopo aver rilevato che entrambi gli atti notificati recavano lo stesso numero identificativo ed erano di identico contenuto, fatta eccezione per la dicitura apposta sul secondo “il presente atto annulla e sostituisce quello notificato in data 1/2/2010”, benchè inserita, a dire dell’Ufficio, per mero errore – osservò che rientra nella facoltà dell’A.F. quello di ritirare un proprio atto, e di sostituirlo con uno successivo, sicchè, in tale evenienza, viene meno l’interesse ad impugnare il primo atto; conseguentemente, la C.T.R. ha riformato la sentenza del 22.10.2010, dichiarando l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Quanto all’atto notificato il 1.4.2010, la C.T.R. ne ha ritenuto la nullità per difetto di motivazione, non risultando dall’atto stesso quali fossero i nuovi elementi per cui l’Ufficio avesse provveduto ad annullare il primo atto e a sostituirlo col secondo; conseguentemente, in riforma della decisione del 11.5.2011, ha annullato il secondo avviso di accertamento per difetto di motivazione.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso Vaim Costruzioni s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La ricorrente si duole dell’affermazione della C.T.R. secondo cui il secondo avviso di accertamento è da considerare nullo per difetto di motivazione. Osserva, infatti, che il sostanziale riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, è erroneo, giacchè può porsi un problema di integrazione della motivazione solo ove vengano in rilievo nuovi elementi, dapprima sconosciuti (c.d. accertamento integrativo), mentre nella specie si trattava della potestà di ritiro degli atti.

L’Ufficio non ha dunque integrato l’accertamento, ma ha esercitato il potere di autotutela, ricorrendo ad un nuovo accertamento (del medesimo contenuto) in forza di un potere che non si era ancora consumato. Ciò perchè non si aveva certezza del buon fine della notifica del primo accertamento, e si era preferito eliminare ogni dubbio, con la nuova notifica del medesimo. In sostanza, non si tratta a ben vedere neanche di un annullamento, ma di una semplice rinotifica dello stesso atto.

2.1 – Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente.

Premessa l’evidente scelta processuale di “rottura” operata dall’Agenzia rispetto a quella precedentemente seguita (ossia, l’abbandono della tesi della piena efficacia del solo primo avviso di accertamento, sotto ogni sfaccettatura), con conseguente mancata impugnazione della sentenza della C.T.R. nella statuizione concernente l’appello (principale ed incidentale) avverso la sentenza di primo grado del 22.10.2010, passata in giudicato, detta scelta non implica affatto l’inammissibilità del ricorso in esame, perchè si tratta di verificare quali siano gli effetti dell’attività amministrativa per cui è processo, oggettivamente considerati. In altre parole, l’Agenzia ricorrente ha finito con l’accettare la conseguenza obiettiva del suo agere come dichiarata dalla C.T.R., ossia l’annullamento del primo accertamento e la sua sostituzione col secondo (tesi, peraltro, sostenuta dalla stessa società), ma ha censurato la statuizione relativa a quest’ultimo accertamento, ritenendola errata. E tanto basta, ai fini che interessano, anche riguardo alla contestata sussistenza della condizione dell’azione di cui all’art. 100 c.p.c..

3.1 – Ciò posto, il ricorso è fondato.

Infatti, con statuizione non impugnata, la C.T.R. ha affermato che il secondo avviso di accertamento fosse sostitutivo del primo, conseguentemente reso privo di effetti. Da tale assunto, essa ha fatto discendere, da un lato, l’estinzione del primo giudizio per cessata materia del contendere, e dall’altro l’annullamento del secondo avviso, perchè non motivato sulla base di nuovi elementi, ossia, come se si trattasse di un accertamento integrativo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, comma 3.

Tale ultima affermazione è evidentemente erronea, perchè è assolutamente pacifico che nella specie non si trattava di accertamento integrativo, bensì del medesimo accertamento, semplicemente rinotificato, sicchè “l’atto successivamente notificato automaticamente sostituisce il precedente”, come sostiene la stessa Agenzia. Pertanto, nel verificare la sussistenza della motivazione del secondo avviso di accertamento, la C.T.R. avrebbe dovuto indagare non già sul piano della integrazione “in aumento” della pretesa tributaria e, quindi, sulla sussistenza di nuovi elementi da esporre nella motivazione dell’atto, bensì sul diverso piano delineato dal D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, conv. in L. n. 656 del 1994, in tema di autotutela. Ma tale accertamento è stato del tutto obliterato.

4.1 – In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello della società relativamente alla sentenza della C.T.P. del 11.5.2011, applicando – ai fini della verifica del percorso motivazionale dell’avviso impugnato – la normativa in tema di autotutela e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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