Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23097 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21877/2015 proposto da:

Resduemila s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

C.L.; elettivamente domic. in Roma, Lungotevere Marzio n. 1,

presso lo studio dell’avvocato Macario Francesco, rappresenti e

difesi dall’avvocato Ruggeri Ivo Mario, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Unipol Banca s.p.a., incorporante Banca Sai s.p.a., in persona del

legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Piemonte n. 39, presso lo studio dell’avvocato Giovannetti

Alessandra, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Lanciani Andrea, Parvis Carlo, con procura speciale in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1063/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, pubblicata

il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.L., la Pianvallico di L. C. e C. s.a.s. e la Resduemila s.r.l. citarono innanzi al Tribunale di Firenze la Banca SAI s.p.a., chiedendo che fosse accertato il perfezionamento, con la Banca convenuta, di un contratto di finanziamento di cinque anni, per la somma di Euro 1,2 milioni e che la stessa banca fosse condannata all’adempimento contrattuale e al risarcimento dei danni o, in subordine, che fosse pronunciata la risoluzione contrattuale per inadempimento della stessa banca con la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni e, in via ancora più gradata, al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.

Al riguardo, gli attori esposero che: con scrittura privata del 28.2.05 la Osmannoro s.r.l. (oggi Resduemila s.r.l.)- società facente capo al C. – e la Pianvallico s.p.a., stipularono un preliminare di cessione di aree produttive; la Osmannoro s.r.l. richiese alla Banca SAI un finanziamento della durata di 5 anni, per Euro 1,2 milioni, garantito da ipoteca di primo grado sui beni oggetto del preliminare; il comitato dei fidi della banca espresse parere favorevole al finanziamento, subordinandolo all’esito positivo di una perizia sull’edificabilità del terreno; il 15.5.08 fu espresso il parere favorevole e la Banca fu messa in mora per l’erogazione del finanziamento; in conseguenza della condotta inadempiente della banca, il C. fu costretto ad utilizzare denaro proprio – reperito tramite la Resduemila s.r.l. – al fine di pagare il saldo del prezzo della cessione; in data 16.7.08 Pianvallico s.p.a. e la Resduemila s.r.l. – subentrata quale acquirente – stipularono la compravendita dei due terreni.

Il Tribunale, con sentenza dell’1.4.2014, rigettò le varie domande, osservando che: gli attori erano privi della legittimazione ad agire, ascrivibile invece alla Resduemila s.r.l., parte acquirente dei terreni; il contratto di finanziamento non era mai stato concluso, poichè il verbale interno della banca non costituiva valida manifestazione di volontà negoziale, trattandosi di atto d’istruttoria, considerato altresì che il solo organo amministrativo disponeva del potere di rappresentanza; era da escludere anche la responsabilità precontrattuale della banca convenuta, non essendo stato provato che la stessa si fosse ritirata ingiustificatamente dalle trattative finalizzate alla concessione del prestito e che la dedotta inerzia nella concessione del finanziamento avesse causato agli attori un pregiudizio economico risarcibile; secondo l’allegazione degli attori, vi era una sostanziale identificazione tra il C. e la Resduemila s.r.l.; dagli atti era emerso che nello stesso giorno della stipula della cessione dei terreni, il 16.7.08, la banca concesse al C. un finanziamento di Euro 1.500.000,00 mai rimborsato; alla luce di tali fatti era da ritenere plausibile e verosimile che la banca avesse supportato l’operazione finalizzata alla compravendita dei terreni tramite un finanziamento del quale hanno beneficiato direttamente il C. e, indirettamente, la Resduemila s.r.l. (fatto che escluderebbe in via logica l’ipotesi di responsabilità precontrattuale della banca).

Il C. e la Resduemila s.r.l. impugnarono la sentenza innanzi alla Corte d’appello di Firenze che, con ordinanza emessa ex art. 348bis c.p.c. il 12.2.15, dichiarò inammissibile l’appello, in quanto “manifestamente infondato”, ex art. 348ter c.p.c., sulla base delle ragioni compiutamente esposte nella comparsa di risposta della banca.

Resduemila s.r.l. e C.L. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della Corte d’appello, affidato a cinque motivi.

Resiste l’Unipol s.p.a. con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in quanto il C., creditore della Resduemila s.r.l., aveva diritto al risarcimento dei danni verso la banca convenuta per i danni cagionati attraverso il mancato finanziamento.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., comma 1 e art. 1335 c.c., non avendo il Tribunale ritenuta la conclusione del contratto di finanziamento che, invece, come desumibile dalle stesse difese della convenuta, era da ritenere avvenuta sulla base della delibera interna di finanziamento, comunicata con fax alla Resduemila s.r.l., e a seguito della verifica dell’edificabilità dei due lotti di terreno.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione di non meglio precisate norme, avendo il Tribunale esclusa la natura consensuale del contratto di finanziamento alla Resduemila s.r.l., essendo invece contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro, ed essendo altresì emerso che il mancato finanziamento non era dipeso da impossibilità sopravvenuta dello scopo del mutuo.

Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione di non meglio precisate norme, assumendo che il Tribunale non ha ritenuto la natura consensuale del contratto di finanziamento in questione.

Con il quinto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione (anche in questo caso) di non meglio precisate norme, lamentando che il Tribunale ha escluso la responsabilità precontrattuale della banca convenuta, senza tener conto che il C. aveva finanziato la Resduemila s.r.l. negli anni 2005/2007 per consentire alla società il versamento della caparra e degli acconti-prezzo per l’acquisto dei terreni, e che tale credito avrebbe dovuto essere rimborsato con il retratto del mutuo di scopo (come confermato dalla banca).

Con il sesto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione ancora di non meglio precisate norme. In particolare, i ricorrenti ripropongono doglianze analoghe a quelle espresse nei precedenti motivi, lamentando in sostanza che la stessa banca, nei propri atti difensivi, avrebbe riconosciuto di aver impedito il rimborso del credito del C. da parte della Resduemila s.r.l., e che il Tribunale aveva, invece, erroneamente ritenuto la finalizzazione del mutuo al C. all’acquisto delle aree produttive da parte della Resduemila s.r.l., dato che tale mutuo fu destinato all’accordo di ristrutturazione del 4.4.08 dei coniugi C. con la stessa banca.

Con il settimo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione, in quanto il Tribunale avrebbe male interpretato gli atti, escludendo la conclusione del contratto di finanziamento, poichè quest’ultimo era stato invece perfezionato nel momento in cui la Resduemila s.r.l. aveva avuto conoscenza dell’accettazione della banca (attraverso la delibera interna e la verifica dell’edificabilità) anche se non trasmessa, ovvero nel momento in cui il contratto stesso aveva avuto esecuzione.

Il ricorso è inammissibile poichè tardivo.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348ter c.p.c., comma 3, deve, invero, rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348ter c.p.c., proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (Cass., 09/02/2016, n. 2594; Cass., 21/08/2018, n. 20852; Cass., 5/05/2019, n. 12988).

Nel caso concreto, l’ordinanza della Corte d’appello risulta comunicata il 12 febbraio 2015, mentre il ricorso fu notificato l’11 settembre 2015, ossia ben oltre i sessanta giorni. Al riguardo, è da rilevare che nel ricorso s’afferma che l’ordinanza impugnata non è stata notificata, mentre nulla si allega circa la relativa comunicazione che, comunque, è documentata in atti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 7200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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