Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23097 del 07/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 07/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23097
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23719/2009 proposto da:
D.S.S.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio
dell’avvocato SARACENI Stefania, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SAFFIOTI ANTONIO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante pro tempore e Ministro, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA,
S.S. in qualità di Curatore del Fallimento Vally Calabria
Srl, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –
avverso il decreto n. 5/2009 della Commissione Tributaria Provinciale
di REGGIO CALABRIA del 26.5.09, depositata il 23/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
Con decreto in data 26.5.2009, la CTP di Reggio Calabria ha accolto solo parzialmente l’opposizione proposta da D.S.S. A. contro il decreto di liquidazione in data 22.1.2009 emesso dalla medesima CTP e relativo agli onorari dell’attività prestata dalla medesima D.S.S. come difensore nel processo tributario intrapreso per conto della procedura fallimentare “Vally Calabria srl”, risultata incapiente, ciò che aveva giustificato che la predetta D.S.S. adisse la via della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, nella composizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 138.
Con la predetta ordinanza, l’adita CTP ha liquidato Euro 5.000,78 di onorari, a fronte degli Euro 44.544,00 richiesti a detto titolo.
La D.S.S. ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Infatti, tutti i motivi di censura (rubricato sotto la tipologia della violazione o falsa applicazione di norma di legge) non contengono quel quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.,per tutte, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007), deve indefettibilmente corredare il motivo con cui si lamentino vizi diversi da quello concernente la motivazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.
Roma, 15 maggio 2011.
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie, che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011