Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23096 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18395/2015 proposto da:

S.V.; S.R., elettivamente domiciliati in

Roma, Viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’avvocato Lupis

Stefano, rappresentati e difesi dall’avvocato Conti Domenico, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.lli S. S.n.c. – Prodotti Ortofrutticoli di S.C.

& C. – in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente

domiciliata in Roma, Vie G. Mazzini n. 114/a, presso lo studio

dell’avvocato Finamore Nicola, rappresentata e difesa dall’avvocato

Chiacchiari Roberto, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 762/2013 e la sentenza

definitiva n. 329 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicate il

18/7/2013 e il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

S.V. e R., premesso di essere stati soci della F.lli S. s.n.c. e di aver esercitato il diritto di recesso, a causa di contrasti con gli altri soci, con atto comunicato il 20.2.01, citarono innanzi al Tribunale di Lanciano la predetta società chiedendone la condanna al pagamento degli utili conseguiti nel periodo 1998.2000 e della somma relativa alla liquidazione della quota societaria.

Il Tribunale, espletata c.t.u., condannò la società convenuta al pagamento, in favore dei due attori, delle rispettive somme di Euro 138.532,16 e di Euro 27.706,43 oltre interessi, a titolo di utili non corrisposti, nonchè delle somme di Euro 194.687,35 e Euro 38.937,47 a titolo di liquidazione delle rispettive quote societarie.

La società propose appello deducendo l’insussistenza di un valido recesso e, in subordine, contestando: l’attendibilità della valutazione delle quote come operata dal c.t.u.; la fondatezza della domanda di pagamento degli utili in quanto proposta da S.R., amministratore della società, per una pluralità di motivi (inesistenza degli utili atteso il valore negativo del patrimonio netto; violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Tribunale liquidato una somma maggiore rispetto a quella oggetto della domanda giudiziale, per l’erroneità della stima del c.t.u. il quale aveva duplicato il relativo importo in quanto già compreso nella liquidazione della quota).

Con sentenza non definitiva del 18.7.13, la Corte d’appello di L’Aquila, decise alcune questioni preliminari, e con separata ordinanza dispose la prosecuzione dell’istruzione ritenendo necessaria una nuova c.t.u. in ordine alle contestazioni dell’appellante circa la liquidazione delle quote societarie e degli utili, da effettuare sulla base dell’art. 2289 c.c., comma 2, sulla scorta dell’effettiva consistenza economica dell’azienda all’epoca dello scioglimento del rapporto.

Con sentenza definitiva del 4.3.15, la Corte d’appello in parziale accoglimento dell’appello, condannò la s.n.c. S. al pagamento della somma di Euro 22.098, oltre interessi legali dal 20/2/2001 al saldo, in favore di S.V., e al pagamento della somma di Euro 4.419,57, oltre interessi legali dal 20/2/2001 al saldo, in favore di S.R. (nato il (OMISSIS)).

La Corte ha così motivato: “L’esperto ha dunque ritenuto che: la società, nel 1998, ha prodotto utili per complessivi Euro 44.748.717; nel 1999 per 26.401.541, mentre nel 2000 il bilancio si è chiuso in perdita; ed ha inoltre stabilito che il patrimonio sociale, alla data del recesso (20/2/2001), ammontava a Euro 35.818.396. Questa Corte, nel condividere le conclusioni a cui è pervenuto l’esperto e le risposte che ha dato ai rilievi delle parti, stabilisce, quindi, che la società deve corrispondete a S.V. (gìà titolare di una quota pari al 40%) utili per Euro 14.698,42, e l’ulteriore somma di Euro 7.399,46 per la liquidazione della sua quota, per un totale di Euro 22.098.

A S.R. (nato il (OMISSIS), e già titolare di una quota pari all’8%) vanno invece corrisposti utili per Euro 2.939,68, e l’ulteriore somma di Euro 1.479,89 per la liquidazione della sua quota, per un totale di Euro 4.419,57.

Si tratta di debiti di valuta, per cui non può farsi luogo alla loro automatica rivalutazione; ma vanno maggiorati di interessi legali, dalla data del recesso (20/2/2001) al saldo”.

S.V. e R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste la F.lli S. s.n.c. con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione sulle ragioni che, nella sentenza non definitiva, hanno indotto la Corte d’appello a disporre la rinnovazione delle indagini peritali, omettendo di motivare al riguardo sui gravi motivi, come richiesto dall’art. 196 c.p.c., disattendendo le conclusioni della c.t.u. espletata in primo grado.

Con il secondo motivo è dedotta la nullità della c.t.u. espletata in secondo grado, denunziando la violazione dell’art. 198 c.p.c. e del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare, i ricorrenti lamentano (ribadendo le doglianze espresse nella prima difesa utile dopo il deposito della c.t.u.) che la società aveva prodotto ulteriore documentazione, non prodotta nei precedenti gradi di giudizio (e relativa ad anni successivi al periodo oggetto di causa) e richiesta dallo stesso c.t.u.- come desumibile dal verbale di inizio delle operazioni del c.t.u.- senza il necessario consenso dei ricorrenti o del loro c.t., peraltro richiesto dal c.t.u. assegnando alle parti un apposito termine. Pertanto, i ricorrenti, data l’utilizzazione da parte della Corte d’appello dei documenti irritualmente acquisiti, hanno invocato la nullità della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo è dedotta la nullità della c.t.u., per aver la Corte d’appello omesso l’esame dei documenti utilizzati non ritualmente prodotti.

Con il quarto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte d’appello ha recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. senza compiere alcuna verifica al riguardo e senza tener conto delle plurime contestazioni dei ricorrenti.

Il primo motivo è infondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra, invero, nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 2103/2019; Cass. 27247/2008). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fornito un’adeguata motivazione della necessità di rinnovare la c.t.u., talchè la sentenza non può considerarsi priva totalmente di motivazione, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il giudice di appello ha, invero, fatto riferimento alle contestazioni mosse dall’appellante alla consulenza espletata in primo grado, sia per quanto concerne la liquidazione delle quote, sia per quanto attiene al calcolo degli utili, ritenendo necessario valutare l’effettiva consistenza economica della società all’epoca dello scioglimento del rapporto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., in essa ricompreso il patrimonio sociale al tempo del recesso, nonchè la redditività dell’azienda stessa – anche al fine del computo degli utili – nella quale si sostanzia in concetto di avviamento. E ciò, sia su base normativa, che con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, citata nella motivazione; ne consegue che il dedotto vizio di motivazione – anche a volerlo ritenere denunciato con riferimento al testo novellato dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non può ritenersi sussistente.

Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va anzitutto osservato che è bensì vero che, in tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l’ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., quest’ultimo può essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (Cass. 8403/2016; inoltre, “in tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l’ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., quest’ultimo può essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice” (Cass. 19427/2017).

E tuttavia, è pur sempre necessario – in conformità del principio di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4) che il ricorrente alleghi e dimostri, riproducendoli o allegandoli al ricorso, che si tratta di documenti concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, e non di documenti meramente accessori. Nel caso concreto, per contro, – come eccepito anche dalla resistente – i ricorrenti non hanno neppure indicato quali siano i documenti nuovi che sarebbero stati acquisiti dal c.t.u. di appello. Ad ogni buon conto, va altresì osservato che la nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale ampliamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – è soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass. 15747/2018; Cass. 2251/2013). Tale principio si applica anche alla nullità che deriva dalla violazione dell’art. 198 c.p.c.. Ed invero, il consulente tecnico d’ufficio, nell’ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa – come dianzi detto – soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (Cass. 8659/1999; Cass. 1770/2002; Cass.. 12231/2002). Ebbene, la società resistente ha – con autosufficiente allegazione, operata riproducendo nel controricorso le difese dei ricorrenti ed i verbali di udienza-dimostrato che l’eccezione di nullità in questione è stata dedotta dagli istanti, non nella prima difesa utile, bensì del tutto tardivamente nella comparsa conclusionale. Ed infatti, nella relazione critica alla bozza di c.t.u., il c.t. di parte degli odierni ricorrenti si limitava – come anche dagli stessi affermato (p. 11 del ricorso) – ad effettuare una critica di metodo, in ordine alla valutazione dell’avviamento, in quanto effettuata utilizzando annualità successive al 2001, senza in alcun modo esprimere alcuna doglianza circa l’acquisizione di documenti nuovi. Nella successiva udienza del 2 ottobre 2014, il difensore degli appellati, S.V. e R. (classe (OMISSIS)) si limitava a chiedere un rinvio per la precisazione delle conclusioni, senza eccepire alcunchè in ordine alla nullità della consulenza.

Nella successiva udienza del 26 novembre 2014, venivano precisate dal medesimo le conclusioni, anche qui senza alcuna eccezione di nullità della c.t.u., che veniva sollevata soltanto – come, del resto, ammesso dagli stessi ricorrenti – nella comparsa conclusionale del 21 gennaio 2015, ossia del tutto tardivamente.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il vizio di omissione di pronuncia non è, infatti, configurabile su questioni processuali (Cass. 1876/2018; Cass., 25154/2018; Cass. 10422/2019), nel caso concreto sulla nullità della c.t.u. In ogni caso, l’omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda o un’eccezione inammissibile – come nel caso di specie, trattandosi di un’eccezione di nullità del tutto tardiva – non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass. 22784/2018).

Il quarto motivo è del pari inammissibile. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modifiche, dalla L. n. 134 del 2012, ha introdotto, difatti, nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive. In particolare, non rientra nel modello di vizio in parola l’omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica di parte, atteso che, nonostante il suo contenuto tecnico, ed a differenza della consulenza tecnica d’ufficio, la c.t.p. costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cass., 18/10/2018, n. 26305; Cass., 14/06/2017, n. 14802).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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