Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23095 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/10/2020), n.23095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8614-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MIRMINA;

– ricorrente –

contro

M.P., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentar e difeso dagli

Avvocati ANTONINO GRECO, CARMELO GRECO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 45/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SIRACUSA, depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 4.5.2011, la C.T.P. di Siracusa accolse il ricorso proposto da M.P. avverso otto cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 1998-2001, che in tesi non gli erano mai state notificate. Nel contraddittorio anche con l’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, con sentenza del 5.2.2013 respinse l’appello di Riscossione Sicilia s.p.a., confermando la prima decisione. Osservò, in particolare, il giudice d’appello che l’agente della riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, è tenuto a conservare la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Pertanto, esso agente avrebbe dovuto produrre in giudizio le relate di notifica in originale “e non già una copia asseritamente resa conforme dallo stesso ufficio e disconosciuta dal contribuente”.

Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste M.P. con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione”, ai fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, conv. in L. n. 30 del 1997, come integrato dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, nonchè del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La ricorrente censura la decisione impugnata, per aver questa ritenuto assolutamente necessaria la produzione delle cartelle di pagamento e delle relazioni di notificazione in originale. Essa rileva, al contrario, che l’unico originale della cartella viene consegnato a mani del contribuente, e che le relazioni di notifica erano state prodotte in giudizio in copia autentica, anche perchè gli originali non erano stati richiesti nè dal contribuente, nè dalle Commissioni Tributarie, come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Aggiunge, anche, che le copie estratte dagli archivi informatici hanno piena efficacia ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c..

2.1 – Il ricorso è fondato.

Premesso che la censura inerente il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 e il D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale) non è pertinente nella specie, perchè la C.T.R. afferma tout court che l’agente della riscossione può dare prova della regolarità della notifica solo producendo l’originale della relata (e non è dunque in discussione l’efficacia probatoria del documento estratto da un archivio informatico), è evidente che detto convincimento sia non soltanto errato in iure, ma sia anche espressione della falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4.

Infatti, nella specie, a fronte della contestazione del contribuente, Riscossione Sicilia ha prodotto dinanzi alla C.T.P. copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate, certificate conformi da essa stessa, evidentemente a sostegno della eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività.

Ora, dalla lettura della sentenza impugnata, sembra doversi dedurre che dette copie siano state disconosciute dal contribuente, ma questo non implica

indefettibilmente – in assenza di un ordine in tal senso impartito dal giudice di merito, come correttamente osserva la ricorrente – che la prova debba necessariamente darsi con la produzione degli originali, noto essendo che “In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 24323/2018).

Si tratta di accertamenti completamente obliterati dal giudice d’appello, che come già evidenziato ha erroneamente ancorato l’idoneità probatoria, sul punto, alla necessaria produzione dell’originale delle relazioni di notifica delle cartelle di pagamento, senza tener conto, da un lato, che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata, nè dal contribuente, nè dall’ente impositore, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e dall’altro, che detta prova può essere ordinariamente fornita anche mediante copia fotostatica, fornita o meno di attestazione di conformità all’originale, secondo la graduazione di cui all’insegnamento giurisprudenziale citato (si vedano anche, circa gli effetti del disconoscimento ex art. 2719 c.c., Cass. n. 24456/2011; Cass. n. 16998/2015).

3.1 – In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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