Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23095 del 18/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 18/08/2021), n.23095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 14378/2020 R.G. proposto da:

A.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Sassi, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso depositato l’11

febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che A.E., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso il decreto dell’11 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, sostenendo che, nel valutare la vicenda personale da lui allegata a sostegno della domanda, il decreto impugnato ha omesso d’inquadrarla nella situazione generale della Nigeria, avendo richiamato genericamente fonti d’informazione non aggiornate, senza esaminare le critiche da lui mosse alla decisione della Commissione territoriale;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14, e art. 27, comma 1-bis, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b), e art. 19, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed il difetto di motivazione, ribadendo che il Tribunale ha omesso di valutare la situazione di violenza diffusa e violazione dei diritti umani in atto nel suo Paese di origine, avendo sottovalutato i rischi che egli correrebbe e la situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, a causa delle discriminazioni in atto nei confronti degli omosessuali, ed avendo omesso di disporre la sua audizione, per consentirgli di fornire chiarimenti, ai fini della valutazione della sua attendibilità;

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato ha omesso di procedere ad un’effettiva comparazione tra la situazione in cui egli si trovava nel suo Paese di origine ed il livello di integrazione da lui raggiunto in Italia, non avendo indicato gli elementi posti a fondamento della predetta valutazione né esaminato le censure da lui mosse alla decisione della Commissione territoriale;

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), osservando che, nel dichiarare l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’irretroattività della predetta disposizione, non applicabile alla fattispecie in esame, anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113;

che, con tre ordinanze emesse nell’adunanza camerale del 9 marzo 2021, questa Sezione ha rilevato la sussistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in ordine ai requisiti di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con cui, in tema di protezione internazionale, si censuri il provvedimento impugnato per violazione di legge, lamentandosi l’inadempimento ovvero l’incompleto o inadeguato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’acquisizione d’informazioni in ordine alla situazione generale del Paese di origine del richiedente, e segnatamente in ordine all’esistenza di uno stato di violenza indiscriminata derivante da un conflitto interno;

che, secondo un primo orientamento, in caso di mancata o insufficiente indicazione da parte del giudice delle fonti da cui ha attinto le predette informazioni e del contenuto di queste ultime, la parte che intenda proporre ricorso per cassazione non è tenuta a corredare le proprie censure con l’indicazione specifica di fonti alternative, ma può limitarsi ad evidenziare l’inadempimento del predetto dovere, configurandosi lo stesso come un error in procedendo, produttivo di una lesione del diritto di difesa da ritenersi in re ipsa;

che, secondo un altro orientamento, invece, la parte che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla mancata indicazione delle fonti d’informazione utilizzate dal giudice di merito, ha l’onere di allegare che esistono fonti aggiornate e attendibili, eventualmente anche non prodotte nel giudizio di merito, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto;

che, con le predette ordinanze, è stata quindi disposta la rimessione delle cause alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, al fine di approfondire le seguenti questioni: a) se i documenti contenenti le fonti d’informazione alternative possano essere introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, in deroga all’art. 372 c.p.c., b) se la parte possa limitarsi ad una mera allegazione “vestita” delle fonti informative alternative, c) se, ancora, l’effettiva esistenza e il concreto contenuto delle predette fonti informative alternative rientrino o esulino dai controlli di competenza della Corte di cassazione;

che la risoluzione delle predette questioni è destinata ad assumere rilievo anche nell’ambito del presente giudizio, e specificamente in relazione al primo motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente ha censurato il decreto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando la genericità delle indicazioni fornite dal Tribunale in ordine alle fonti d’informazione utilizzate per l’inquadramento della vicenda personale da lui narrata nella situazione generale del suo Paese di provenienza, ma astenendosi dall’indicare fonti alternative e dal riportarne il contenuto;

che risulta pertanto opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione dei predetti ricorsi da parte della Prima Sezione civile.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA