Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23095 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. II, 07/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 07/11/2011), n.23095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26661/2009 proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAVASTANO 20, presso la studio dell’avvocato DE STEFANO

Maurizio, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avvocato

COLLIDA’ GIAN FRANCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALBERTARIO 21, presso lo studio dell’avvocato DA VOLI

Vincenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AIMAR

GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 182/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

14.11.08, depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna la suindicata sentenza articolando un unico complesso motivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. In particolare, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) prevede che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al n. 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l'”asse portante” della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

Nel caso in esame mancano del tutto sia il quesito di diritto per la censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, che il momento di sintesi per quella relativa all’art. 360 c.p.c., n. 5.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese liquidate in 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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