Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23094 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 22/10/2020), n.23094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3258-2013 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) SRL CASA DI CURA PRIVATA IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCTANI 1, presso lo

studio dell’avvocato DANTELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2012 della COMM.TRTB.REG. di TAGLIARI,

depositata il 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. 770S/2003 presentata da (OMISSIS) s.r.l.- Casa di Cura privata in liquidazione, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, vennero recuperati a tassazione con cartella di pagamento per omesso versamento di ritenute alla fonte ed altro, complessivi Euro 922.242,14, compresi interessi e sanzioni.

Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Cagliari lo accolse con sentenza n. 241/01/08, disponendo che si procedesse, a cura dell’Ufficio, alla determinazione delle somme ancora dovute dalla società per il perfezionamento del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. La C.T.R. della Sardegna, con decisione del 20.4-9.7.2012, accolse però l’appello dell’Ufficio, riformando l’impugnata sentenza e rigettando, quindi, le domande della società. Quanto al merito della pretesa tributaria, in particolare, osservò il giudice d’appello che in alcun modo la società aveva provato che la cartella impugnata era stata emessa a seguito del diniego del condono ex L n. 289 del 2002 (atto frattanto impugnato dalla società, con esito favorevole), risultando invece che essa derivava da controllo automatizzato della dichiarazione.

(OMISSIS) s.r.l. (fallita nelle more del giudizio di legittimità) ricorre ora per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui si afferma che non v’è prova che l’iscrizione a ruolo sia fondata su un atto annullato con precedente sentenza, e che – nell’ipotesi in cui la cartella impugnata fosse fondata su fattispecie definite per condono – essa avrebbe dovuto dimostrare a) che la cartella è conseguenza di un contrastato diniego di definizione e b) che comunque le somme iscritte a ruolo hanno formato oggetto di definizione, divenuta definitiva, della L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis. Osserva la società che la circostanza che il provvedimento di diniego fosse il presupposto della C.T.R. risulta da numerosi documenti acquisiti al fascicolo, tra cui la sentenza della C.T.P. di Cagliari n. 241/1/08, l’atto d’appello erariale, le proprie controdeduzioni in appello, nonchè l’ordinanza della stessa Sezione della C.T.R. che, lo stesso giorno in cui era stata adottata la sentenza impugnata, aveva sospeso il giudizio connesso, ex art. 295 c.p.c., tanto più che – sempre nella stessa data – la medesima Sezione aveva anche dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio nel giudizio sul diniego di condono. Aggiunge che la copia del provvedimento di diniego era stata depositata dall’Ufficio con le proprie controdeduzioni in primo grado e che se esso non fosse stato presente nel fascicolo, la C.T.R. non avrebbe potuto affrontare la questione della sospensione ex art. 295 c.p.c..

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente censura la decisione anche nella parte in cui si è ritenuto di non dover disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c., in relazione alla controversia sul diniego di condono, iscritta al numero R.G.A. 645/2008.

1.3 – Con il terzo motivo, si lamenta la illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La società ripropone la questione di cui al motivo precedente anche sotto il profilo della nullità processuale.

1.4 – Con il quarto motivo, si lamenta la violazione del principio generale della invalidità derivata degli atti amministrativi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La società si duole del mancato rilievo della illegittimità della cartella impugnata, per effetto dell’accertamento della illegittimità del diniego di condono.

1.5 – Con il quinto motivo, si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e degli artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, nel proporre l’appello, ha omesso di notificare l’atto anche ad Equitalia Sardegna s.p.a., già parte in primo grado. La sentenza impugnata, dunque, è nulla stante la ritenuta sussistenza del litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore.

1.6 – Con il sesto motivo, infine, si denuncia insufficiente motivazione in merito all’eccepita violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Rileva la società che la C.T.R. non ha individuato l’iter logico-giuridico con cui ha ritenuto sussistente l’autorizzazione ai fini della proposizione dell’atto d’appello.

2.1 – Il primo motivo è inammissibile.

La C.T.R., scrutinando l’appello dell’Ufficio, ha affermato che dalle risultanze documentali è da ritenere che gli atti impugnati (ruolo e cartella di pagamento) derivino dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi, IVA, dei sostituti d’imposta e IRAP, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis. Conseguentemente, ne ha dichiarato la piena legittimità, non essendovi prova del collegamento della pretesa impositiva in discorso con le vicende del condono della L. n. 289de 2002, ex art. 9-bis, cui ha fatto riferimento la società stessa nel secondo motivo di ricorso di primo grado. Sul punto, ha aggiunto che – se la società avesse voluto sostenere utilmente detto collegamento – essa avrebbe dovuto produrre in giudizio la copia della domanda di definizione, nonchè dell’eventuale diniego, onde consentirle di comparare e parificare i debiti tributari condonati e quelli ancora pretesi con la cartella.

Come si vede, dunque, la C.T.R. ha adottato tale statuizione sulla ritenuta mancanza agli atti del giudizio di alcuni documenti, che secondo la sua valutazione avrebbero consentito di corroborare la tesi della società circa il collegamento tra la cartella stessa e le vicende del condono, e ciò tanto più che nella stessa cartella di pagamento “… di tale determinante circostanza non v’è traccia…”, come pure riconosciuto dalla stessa ricorrente.

Ritiene il Collegio sia dunque evidente che la censura in questione – con cui si contesta la mancata valutazione di taluni documenti, pur acquisiti al fascicolo, da parte della C.T.R. – sia mal posta, perchè attinente alla mancata loro considerazione nell’ambito dell’iter decisorio del giudice d’appello, anzichè alla ritenuta (ed eventualmente, erronea) mancanza tout court degli stessi documenti nel fascicolo, invece affermata dalla C.T.R. proprio riguardo alla domanda di condono e al provvedimento di diniego. Si tratta, quindi, non già di un vizio motivazionale, denunciabile in questa sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) previgente, bensì di un vizio revocatorio, da sollevare dinanzi allo stesso giudice d’appello, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e art. 395 c.p.c., n. 4). Del resto, è ampiamente consolidato l’orientamento per cui “L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione” (Cass. n. 9628/1994; Cass. n. 3074/1998; Cass. n. 11196/2007; Cass. n. 19174/2016; Cass. n. 29634/2019).

3.1 – Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono anch’essi inammissibili, per difetto d’interesse ex art. 100 c.p.c..

Come allegato dalla stessa ricorrente, infatti, il giudizio che si pretende pregiudicante, all’epoca pendente dinanzi alla stessa C.T.R. della Sardegna, è stato da questa definito con la sentenza n. 23/4/12 del 20.4.2012, pubblicata il 9.7.2012, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello erariale (che detta sentenza sia divenuta definitiva si evince anche dalla documentazione allegata dalla curatela fallimentare della società nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.). Ne consegue che non può ritenersi sussistente l’interesse a ricorrere al riguardo, irrilevante a tal punto essendo, in ipotesi, la pretesa violazione dell’art. 295 c.p.c. (v. Cass. n. 1916/1997).

4.1 – Il quarto motivo è inammissibile.

Invero, come si evince anche dalla lettura della detta memoria, la ricorrente intende far valere l’efficacia della citata sentenza della C.T.R. della Sardegna n. 23/4/12 in relazione alla illegittimità dell’atto di diniego del condono della L. n. 289del 2002, ex art. 9-bis, invocandone adesso la stessa autorità di giudicato esterno.

Tuttavia, il motivo confligge sul piano logico-giuridico con la dichiarata inammissibilità del primo mezzo (v. par. 2.1), essendosi invece formato, per effetto di tale pronuncia, il giudicato sull’affermazione della sentenza qui impugnata secondo cui la cartella per cui è processo non concerne le somme di

5.1 – Il quinto motivo è infondato.

Infatti, la C.T.R. ha dato piena contezza dell’iter processuale circa la tardiva evocazione nel giudizio di primo grado, da parte della società, di Equitalia Sardegna s.p.a., prendendo altresì atto che la relativa declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della C.T.P. non era stata impugnata dalla società stessa, così divenendo definitiva.

Pertanto, non potendo configurarsi, in subiecta materia, alcun litisconsorzio processuale (v. ex plurimis, Cass. n. 10019/2018), ne discende che nessuna violazione è stata commessa, in proposito, dal giudice d’appello, che ha correttamente pronunciato tra le sole parti ritualmente contendenti nel giudizio di secondo grado.

6.1 – Infine, anche il sesto motivo è infondato.

Contrariamente a quanto opinato dalla società, la C.T.R. ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza dell’autorizzazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 52, comma 2, ritenuta incontrovertibilmente dotata di specificità, giacchè in essa risultava correttamente indicata la sentenza di primo grado oggetto dell’impugnazione. Da qui è discesa la ritenuta irrilevanza – perchè considerata, a quel punto, frutto di errore materiale – della non corretta individuazione del soggetto appellato.

7.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA