Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23094 del 18/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 18/08/2021), n.23094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14608-2020 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata n ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope Legis;

– ricorrente –

contro

R.L., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORIE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FERNANDO DELL’ESTATE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6892/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte rilevato che:

con sentenza del 12/11/2019 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dai dottori C.M., + ALTRI OMESSI e per l’effetto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 20728 del 2016 ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di specifiche somme a favore di ciascuno di essi a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al tardivo e parziale recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva comunitaria che aveva fatto obbligo di riconoscere ai medici specializzandi una adeguata remunerazione per l’intera durata del corso, mentre ha rigettato l’appello dei dottori A.F. e M.M., e ha compensato interamente le spese del giudizio;

la Corte di appello, rigettata l’eccezione di prescrizione proposta dalla Presidenza del Consiglio, ha ritenuto, in sintonia con il più recente orientamento giurisprudenziale, che il risarcimento per il mancato recepimento della direttiva 26/1/1982 n. 82/76/CEE spettasse anche ai quei medici che avevano seguito a tempo pieno o ridotto i corsi di specializzazione a cavallo del 31/12/1982 in quanto il definitivo inadempimento dello Stato italiano era maturato il 31/12/1982;

avverso la predetta sentenza del 12/12/2019, non notificata, con atto notificato il 11/6/2020 ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo unico motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando violazione delle direttive CEE 82/76, 93/16,75/362 e 75/363 nonché dell’art. 2043 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e della sentenza della Corte di Giustizia del 24/1/2018;

secondo la predetta sentenza infatti l’obbligo della corresponsione della remunerazione adeguata dei medici specializzandi non doveva trovare applicazione se il corso era iniziato nel 1982 e a partire dal gennaio 1983, mentre nulla spettava a coloro che avessero iniziato la formazione prima del 1982, come i medici intimati;

si sono costituiti con controricorso i dottori C.P., + ALTRI OMESSI;

gli intimati C.M., + ALTRI OMESSI, non si sono costituiti nel giudizio di legittimità;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

ritenuto che:

con ordinanza interlocutoria n. 23901 del 29/10/2020 le Sezioni Unite hanno chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione Europea con procedimento accelerato:

“Se l’art. 189, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso all’1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all’1 gennaio 1983”.

tale questione è esattamente quella dibattuta dalle parti del presente procedimento;

il presente ricorso deve pertanto essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

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