Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23094 del 17/09/2019

Cassazione civile sez. I, 17/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 17/09/2019), n.23094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19261/2015 proposto da:

Consulbrokers S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Muggia n. 21, presso

lo studio dell’avvocato Rendina Simona, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato De Stefano Gaia, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Intek Group S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 6, presso

lo studio dell’avvocato Grossi Carla, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3729/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Roma emetteva nei confronti della Consulbrokers SPA un decreto con il quale era le era ingiunto di pagare la somma di Euro 83.515,96, a favore della FIME SPA, quali importi dovuti a fronte di fatture emesse da quest’ultima, e non pagate, a titolo di commissione del 6% – spettante alla FIME in forza della scrittura, intercorsa tra le parti, in data 12 febbraio 1991 – sui premi imponibili che la Consulbrokers aveva ricevuto da società del gruppo FIME; a seguito dell’opposizione proposta da Consulbrokers, il Tribunale con la sentenza n. 12658/2005 confermava il decreto ingiuntivo, riconoscendo validità ed efficacia alla scrittura privata del 12/2/1991.

La Corte di appello di Roma ha confermato tale statuizione.

In particolare ha escluso la ricorrenza di un collegamento negoziale di qualsiasi tipo tra il patto parasociale stipulato il 14/2/1991 – tra due soci della Consulbrokers, la Ital Brokers SPA e la Gepofin SPA (ma non la Consulbrokers), da una parte, e la Fime, dall’altra, al fine di attribuire a quest’ultima una quota del capitale sociale della Consulbrokers, costituita da azioni privilegiate di nuova emissione a seguito di contestuale aumento di capitale, pari a al 10% dello stesso – e la scrittura intercorsa successivamente (anche se riportante la data anteriore del 12/2/1991) tra la Consulbrokers, Ital Brokers e Gepofin e la Fime – che prevedeva un compenso in favore della Fime pari al 6% sui premi imponibili ricavati dalla Consulbrokers in conseguenza della gestione di polizze da parte di società controllate o collegate, comunque facenti parte del gruppo Fime Secondo la Corte di appello il primo riguardava l’assetto societario interno di Consulbrokers ed il secondo “l’aspetto economico di una collaborazione esterna tra Consulbrokers e la Fime SPA, proprio in vita della futura attribuzione a quest’ultima di una partecipazione societaria nella prima” (fol. 3 della sent. imp.); in proposito la Corte territoriale ha rimarcato che le parti non avevano avuto l’intenzione di coordinare i due negozi per un fine unico, trascendente la considerazione di ciascuno di essi; ha ritenuto che il patto parasociale aveva una sua causa ed una finalità autonoma e rilevante a prescindere dal successivo accordo, perfezionato per valorizzare sinergicamente lo sviluppo economico di un’attività comune. Su tale premessa ha escluso l’applicabilità alla controversia della clausola compromissoria.

Ha, quindi, escluso che ricorresse un difetto di competenza territoriale del giudice di Roma.

Ha inoltre affermato che la fattispecie era soggetta a termine prescrizionale decennale, non ritenendo che la controversia concernesse un diritto derivante da rapporti societari tra le due società (termine prescrizionale quinquennale), ed escludendo che le parti avessero voluto concludere con l’accordo un contratto di mediazione (termine prescrizionale annuale) sulla considerazione che la mediazione afferisce al rapporto tra broker e compagnia assicurativa, mentre nel presente caso l’accordo riguardava due brokers, nell’ambito “di una regolamentazione onerosa di un rapporto di collaborazione diretto ad espandere la ricerca di clienti a cui offrire il servizio di consulenza assicurativa” (fol.5 della sent. imp.).

Ha, quindi, respinto la domanda fondata sulla pretesa nullità del contratto per mancanza di causa e/o indeterminatezza dell’oggetto, rimarcando che erano stati precisati la prestazione ed il corrispettivo e che la causa era evidentemente quella di sviluppare il servizio di consulenza assicurativa sul territorio sfruttando la ramificazione commerciale delle società controllate da Fime.

Consulbrokers SPA ricorre per cassazione con cinque motivi; INTEK Group SPA (già FIME SPA in liquidazione) ha replicato con controricorso corroborato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 37,115,116,353 e 819-ter c.p.c., nonchè degli artt. 1322,13621363 e 2702 c.c. La censura attiene alla statuizione con cui la Corte di appello ha ritenuto che non ricorresse un collegamento negoziale tra il patto parasociale del 14/2/1991 che conteneva la clausola arbitrale e la successiva scrittura privata ed ha escluso la competenza arbitrale nella presente controversia.

La ricorrente, dopo avere ribadito l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. riferita alla clausola compromissoria, sostiene che nel caso in esame ricorreva un collegamento negoziale, anche se la Consulbrokers non era tra i sottoscrittori del patto parasociale.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Innanzi tutto va osservato che la questione proposta non involge un profilo di giurisdizione, ma di competenza (Cass. n. 22748/2015; Cass. n. 15300/2019).

1.4. Va quindi osservato che il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorchè ciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciproci interessi, sicchè il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativi accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 18585/2016; Cass. n. 20634/2018); Cass. n. 22216/2018).

1.5. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente osservato – facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte – che il collegamento negoziale consiste in un nesso di interdipendenza tra due o più negozi, avvinti, sul piano oggettivo, da un nesso teleologico tra i negozi, e sul piano soggettivo, dal comune intento delle parti di coordinare i due negozi, per un fine che trascende quello perseguibile con uno solo di essi.

Nella specie, esaminando e confrontando il contenuto dei due patti (12 febbraio 1991, data erronea perchè si tratta di un atto certamente successivo all’altro, che lo richiama, e 14 febbraio 1991), la Corte ha accertato che quello del 14 febbraio 1991 era un patto parasociale – intercorso tra i due soci della Consulbrokers, ossia la Ital Brokers e la Gepofin – diretto a modificare la compagine sociale della Consulbrokers, estranea a tale patto, attribuendo alla FIME SPA il 10% del capitale sociale, derivante da azioni privilegiate di nuova emissione. L’accordo del 12 febbraio 1991, al quale aveva aderito la Consulbrokers, era, invece, diretto ad operare nel rapporto esterno tra quest’ultima, e le sue socie, e la FIME s.p.a., ed era finalizzato a riconoscere alla FIME una provvigione per i premi che la Consulbroker avrebbe ottenuto in conseguenza della gestione di polizze da parte di società facenti parte del gruppo FIME. La Corte ne ha tratto la conclusione che – pur richiamando il contratto del 12 febbraio, come mera premessa, il contratto del 14 febbraio – i due atti erano totalmente autonomi e svincolati. A fronte di tale accertamento, la ricorrente non denuncia neppure il vizio di motivazione, oggi deducibile, peraltro, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo, per inficiarne le risultanze, ma solo la violazione di legge.

1.6. Infine, la censura pecca anche sul piano della specificità, poichè estrapola brevi passaggi degli accordi, da cui vorrebbe far desumere la fondatezza degli argomenti proposti, che risultano del tutto insufficienti a valutare il contenuto negoziale degli stessi, e sostanzialmente sostiene apoditticamente la fondatezza di una personale interpretazione dei contratti senza illustrare in cosa sia consistita la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. in tema di competenza per territorio.

La ricorrente sostiene di avere eccepito sin dal primo atto difensivo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e di avere invocato la competenza territoriale in Potenza, sede della stessa debitrice, piuttosto che il luogo dell’adempimento dell’obbligazione, cioè Roma.

2.2. Il motivo è infondato.

Al di là di quanto affermato dalla Corte d’appello – che ha applicato il forum destinatae solutionis ex art. 1182 c.c. (Roma), la competenza del Tribunale di Roma, e non di quello di Potenza, ove ha sede la debitrice ricorrente, discende dalla competenza funzionale del giudice dell’opposizione, ex art. 645 c.p.c., che deve essere quello che ha emesso il decreto ingiuntivo e, quindi, appunto il Tribunale di Roma, che aveva reso il provvedimento monitorio. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è, invero, inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione (Cass. n. 16454/2016; Cass. n. 19738/2017).

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2934,2946,2949 e 2950 c.c. in tema di prescrizione.

La ricorrente sostiene che, nel caso di specie non ricorreva la prescrizione ordinaria decennale, ritenuta dal giudice del gravame, ma la prescrizione annuale – prevista per il diritto del mediatore ex art. 2950 c.c. -, oppure la prescrizione quinquennale – prevista per i diritti che derivano dai rapporti sociali ex art. 2949 c.c. -.

A parere della ricorrente l’analisi dell’accordo dimostrava che lo stesso era inquadrabile come “contratto di mediazione” o, in subordine, “come un rapporto sociale” (fol. 21 del ricorso).

3.2. La censura è infondata.

Va escluso che possa applicarsi la prescrizione breve di cui all’art. 2949 c.c., concernente i rapporti sociali. I rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., si riferiscono, invero, a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d’essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (Cass. n. 21913/2013). Nella specie, la pretesa concernente il pagamento delle provvigioni, da parte della creditrice FIME, non appare dipendere dal contratto sociale, che non è neppure menzionato – per quel che risulta dalla parte trascritta – nel patto del 12 febbraio 1991, nè – tanto meno tale pretesa dipende da situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.

Non appare applicabile neppure il termine di prescrizione di cui all’art. 2950 c.c. (mediatore), mancando – per poter qualificare come di mediazione l’attività di procacciamento di polizze, che la FIME avrebbe dovuto svolgere – il requisito essenziale dell’imparzialità (Cass. n. 4422/2009; Cass. n. 26370/2016), essendo la FIME legata da due pattuizioni espresse alla Consulbrokers ed alle società del suo gruppo.

4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1346,1348,1418 c.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta indeterminatezza dell’oggetto del contratto del 12 febbraio 1991.

4.2. Il motivo è infondato perchè la Corte di appello ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di non ravvisare la denunciata nullità, dando conto di avere individuato sia la prestazione che il corrispettivo, oltre che la causa dell’accordo, che illustra.

La Corte d’appello ha correttamente ravvisato – mediante esame del contratto del 12 febbraio 1991, che costituirebbe l’offerta di compenso da parte della Consulbrokers, e la “corrispondenza” intercorsa tra le società – una evidente causa di scambio, laddove la FIME, come del resto si evince dal testo dell’accordo trascritto (fol.20 del ricorso), avrebbe – come dice la Corte d’appello – favorito lo sviluppo del servizio di consulenza assicurativa sul territorio, “sfruttando la ramificazione commerciale delle società controllate da FIME”, ed in cambi0avrebbe ottenuto una provvigione pari al 6% dei premi imponibili che la Consulbroker avrebbe ottenuto, gestendo le polizze concluse dalle società del gruppo FIME.

La censura, di contro, non illustra in cosa sia consistita la violazione dei canoni ermeneutici ed insiste nella prospettazione senza confrontarsi con la motivata statuizione.

5.1. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’at. 91 c.p.c. nonchè delle norme di cui al Capo II del D.M. n. 140 del 2012.

La ricorrente si duole che la Corte di appello, a fronte del motivo di appello con cui aveva criticato la commisurazione delle spese legali compiuta in primo grado perchè eccessiva, non abbia vagliato il motivo tenendo conto delle nuove tariffe professionali, entrate in vigore nelle more dell’impugnazione.

5.2. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha respinto il motivo mantenendo ferma la liquidazione delle spese compiuta in primo grado con la sentenza n. 12658 del 3/6/2005. Tale statuizione appare ineccepibile.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di spese processuali, invero, agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 il quale ha dato attuazione al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benchè questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all’attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell’entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio (Cass. 30529/2017; Cass. 13577/2018; Cass. 27233/2018).

Ne consegue che le nuove tariffe devono essere applicate nel caso in cui la liquidazione delle spese, maturate anche in epoca anteriore alla modifica delle tariffe professionali, sia successiva alla loro entrata in vigore, ma non nel caso – come il presente – in cui le spese di giudizio, già liquidate anteriormente all’entrata in vigore delle nuove tariffe (nel caso di specie nel 2005), siano rimaste immutate senza essere state riliquidate proprio in ragione del rigetto del gravame che le aveva riguardate.

6. In conclusione il ricorso va rigettato, inammissibile il primo motivo ed infondati i motivi secondo, terzo, quarto e quinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

– Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

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